Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19255 del 12/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19255 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) CALANDRIELLO Domenico, nato a Teggiano (SA) il 30/10/1960, p.o.,
2) TOMASSONI Renato, nato a Gemmano (RN) il 13/02/1957, p.o.,
avverso il decreto di archiviazione emesso il 09/05/2012 dal G.I.P. del Tribunale
di Rimini nel procedimento penale iscritto nei confronti di
3) NARDINI Alfredo, nato a Rimini il 12/04/1956;
esaminati il decreto impugnato, i ricorsi e gli atti ostensibili;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del pubblico ministero (sost. P.G. dott. Francesco M.
Iacoviello), che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.

Motivi della decisione
1. All’esito di indagini preliminari, scaturite da denuncia-querela proposta il
27.8.2008 da Renato Tomassoni e Domenico Calandriello nei confronti di Alfredo
Nardini, iscritto nel registro delle notizie di reato per il reato di truffa aggravata (artt.
640, 61 n. 7 c.p.), il procedente p.m. presso il Tribunale di Rimini chiedeva
l’archiviazione degli atti per infondatezza della notitia criminis, stante la ritenuta
rilevanza solo civilistica dei rapporti di mutuo intercorsi tra denuncianti ed indagato.
Alla richiesta di archiviazione si opponevano le persone offese, lamentando la
incompletezza delle indagini e sollecitandone la prosecuzione per acquisire ulteriori
dati conoscitivi storici e documentali.
Il g.i.p. del Tribunale di Rimini con decreto emesso de plano il 12.12.2008
dichiarava inammissibile l’opposizione e ordinava archiviarsi gli atti, aderendo alla tesi
espressa dal p.m. sulla mera natura civilistica dei fatti (prestiti pecuniari) denunciati
dalle due persone offese.

Data Udienza: 12/03/2014

3. A seguito della restituzione degli atti da questa S.C., il g.i.p. del Tribunale di
Rimini, fissata e svolta udienza camerale il 15.11.2011, ha disposto ai sensi dell’art. 494
co. 4 c.p.p. -ritenutane la necessità- ulteriori indagini da parte del p.m. in riferimento
alle investigazioni suppletive indicate nell’opposizione delle due persone offese.
Esperite le opportune indagini a mezzo della p.g., il p.m. riminese ha formulato
il 3.5.2012 nuova articolata richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato in difetto di artifici e/ o raggiri integranti l’ipotizzata truffa (” …i querelanti erano
già perfettamente consapevoli che il Nardini all’epoca era in serie difficoltà economiche e che
aveva uno scoperto di conto corrente…assoluta insussistenza di qualsivoglia induzione in errore
del Tomassoni e del Calandriello circa la solvibilità del Nardini”).
Decidendo de plano sulla condivisa richiesta del p.m., il g.i.p. del Tribunale di
Rimini il 9.5.2012 ha decretato l’archiviazione del procedimento penale iscritto nei
confronti di Alfredo Nardini.
4. Per mezzo del difensore le persone offese Tomassoni e Calandriello hanno
impugnato per cassazione anche tale secondo decreto di archiviazione, lamentando la
violazione degli artt. 127, 408 co. 2 e 409 c.p.p., non essendo stato loro notificato alcun
avviso della nuova richiesta di archiviazione del p.m. con conseguente nullità del
provvedimento definitorio emesso dal g.i.p.
5. Come deduce il concludente P.G. in sede, il ricorso è fondato.
5.1. Il decreto di archiviazione impugnato dalle ricorrenti persone offese è affetto
da nullità di ordine generale e insanabile ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p. per
congiunta violazione del diritto di intervento e del principio del contraddittorio nei
confronti delle medesime persone offese. In vero il procedente p.m. avrebbe dovuto
inviare un nuovo avviso alle persone offese (che con l’originaria denuncia-querela
avevano chiesto di essere informate dell’eventuale richiesta di archiviazione del p.m.)
anche in rapporto alla richiesta di archiviazione rinnovata dopo l’espletamento delle
indagini suppletive disposto dal g.i.p. Ciò nel caso di specie non è avvenuto.

5.2. Alla luce di quanto a più riprese chiarito dalla giurisprudenza di questa
Corte regolatrice, il p.m. è tenuto a dare avviso alla persona offesa, che ne abbia
validamente e fin dall’iniziale avvio delle indagini fatto istanza, della richiesta di
archiviazione da lui avanzata, anche quando la stessa costituisca reiterazione di una
precedente richiesta non accolta dal g.i.p. all’esito di udienza camerale tenuta a norma
dell’art. 410 co. 3 c.p.p., ancorché per effetto di annullamento di anteriore decreto di
archiviazione deliberato dal giudice di legittimità. L’instaurazione del contraddittorio e

2

2. Adita dai ricorsi di Tomassoni e di Calandriello, questa S.C. con sentenza in
data 1.2.2011 (Sez. 2, n. 11577/11) ha annullato il decreto di archiviazione, disponendo
la restituzione degli atti al giudice a quo per l’ulteriore corso di giustizia, avuto
riguardo alla rilevata illegittimità della pronuncia, in quanto adottata al di fuori del
contraddittorio tra le parti senza la fissazione dell’udienza camerale prevista dall’art.
410 co. 3 c.p.p. (“…nel caso di specie il provvedimento opera una valutazione negativa sulla
potenziale incidenza concreta delle nuove investigazioni…il decreto non nega la pertinenza delle
nuove investigazioni, ma ne esclude in via prognostica la rilevanza ai fini del decidere; ma è
proprio ciò che al g.i.p. non è consentito affermare ‘de plano’, ma tale valutazione prognostica va
effettuata in sede di udienza camerale…”).

All’annullamento senza rinvio dell’impugnato decreto di archiviazione del g.i.p.
del Tribunale di Rimini, per l’omesso avviso della relativa richiesta del p.m. alle
persone offese segue, la restituzione degli atti al competente p.m. sul quale grava
l’onere di provvedere all’integrazione del contraddittorio (Sez. 6, 25.10.2011 n. 39242,
P.O. in proc. Celli, rv. 251048).
P. Q. M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini per gli adempimenti di cui
all’art. 408 comma 2 c.p.p.
Roma, 12 marzo 2014

la connessa fissazione di una nuova udienza camerale ex art. 127 c.p.p. si rendono,
infatti, necessarie al palese scopo di consentire alla parte già oppostasi alla prima
richiesta di archiviazione del p.m. di esercitare il proprio diritto di intervento e difesa
anche in relazione ai risultati delle indagini suppletive, tanto più se queste siano state
incentrate -come avvenuto nel procedimento oggetto degli odierni ricorsi- proprio sui
temi conoscitivi enunciati con la prima opposizione proposta dalle stesse persone
offese (cfr., ex plurimis: Sez. 4, 3.12.2003 n. 3494, P.O. in proc. contro ignoti, rv. 229855;
Sez. 5, 29.1.2010 n. 10805, P.O. in proc. Razzano, rv. 246362).
Né a tale indirizzo ermeneutico fa velo il dictum delle Sezioni Unite di questa
stessa Corte, secondo cui il g.i.p. può provvedere de plano sulla ripetuta richiesta di
archiviazione proposta dal p.m. dopo le indagini suppletive indicategli dallo stesso
g.i.p. nella pregressa udienza camerale ex art. 409 c.p.p., quando la persona offesa non
abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest’ultima sia inammissibile (S.U.,
27.5.2010 n. 23909, P.O. in proc. Simoni, rv. 247124). Perché tale possibilità è legittima
solo nel caso in cui la persona offesa sia stata previamente informata della replicata
richiesta definitoria del p.m., atteso che -come puntualizzano le stesse Sezioni Unite- “è
evidente che, compiute ulteriori indagini, il p.m. è ripristinato nella facoltà di richiedere
l’archiviazione, dandone avviso alla persona offesa, che ha conservato il diritto di esserne
informata ai sensi dell’art. 408 c.p.p.”. Nel caso di specie, si è detto, le persone offese non
sono state poste in grado, non avendo ricevuto avviso della “nuova” richiesta di
archiviazione, di proporre eventuale “nuova” opposizione.

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