Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19255 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19255 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
RICCHIUTI LUCA nato il 15/10/1984 a TRANI
SANTOVITO ANTONIO nato il 01/07/1983 a TRANI

avverso la sentenza del 17/03/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari
confermava la sentenza con cui il tribunale di Trani, in data 12.1.2015,
aveva condannato Ricchiuti Luca e Santovito Antonio, ciascuno alla pena
ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in
favore della parte civile costituita, in relazione ai reati ex art. 582, c.p.,

Lorenzo.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiedono l’annullamento,
hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine: alla inadeguata
valutazione delle risultanze probatorie operata dalla corte territoriale;
alla mancata qualificazione ai sensi dell’art. 581, c.p., della condotta
posta in essere in danno della persona offesa il 18.5.2008; alla
esclusione dell’ipotesi di minaccia aggravata dalla presenza di più
persone, ex art. 339, c.p.; alla mancata applicazione della causa di non
punibilità, di cui all’art. 131 bis, c.p..
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
4. Ed invero con essI i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del
compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la
preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla
Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di
legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova
valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis,
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Né va taciuto che, in violazione del principio dell’autosufficienza del
ricorso, gli atti processuali, di cui i ricorrenti lamentano la mancanza di
un’adeguata valutazione da parte del giudice di secondo grado, non
risultano né trascritti, né allegati integralmente ai ricorsi, da ritenere,
pertanto, sotto tale profilo, inammissibili anche perché fondati su motivi
generici (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2011, n. 5833).

loro in rubrica rispettivamente ascritti, commessi in danno di Fasanella

Generici e di natura fattuale, oltre che meramente reiterativi di questioni
già proposte in appello risultano gli ulteriori motivi di ricorso, ivi
compresa la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di
non punibilità, di cui all’art. 131 bis, c.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna
di ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle

cassa delle ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da
colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 70.i.2013.

spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della

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