Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19254 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19254 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELFIORE ANTONIO nato il 02/01/1967 a FOGGIA

avverso la sentenza del 01/03/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari
confermava la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data
19.4.201U, aveva condannato Belfiore Antonio alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione al reato di tentato furto aggravato, in concorso, in
rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ad
una vicenda, riguardante un diverso ricorrente, tal Miulli Vito, imputato
di altri reati, completamente estraneo ai fatti per cui il Belfiore è stato
condannato.
3. Il ricorso va, in tutta evidenza, dichiarato inammissibile, essendo
fondato su motivi del tutto incongruenti, in violazione dell’art. 581, lett.
c), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in
Cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione,
stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli
altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi
dell’art. 591, co. 1, lett.

c),

c.p.p., determina, per l’appunto,

l’inammissibilità dell’impugnazione stessa

(cfr.

Cass., sez. VI,

30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596,
rv. 219087).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

2.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 74.,.2018.

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