Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19253 del 30/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19253 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTINUCCI DAVIDE N. IL 08/08/1966
avverso la sentenza n. 50540/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/06/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
,/

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 30/03/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Torino confermava la condanna dell’imputato alla pena
di mesi 5 di reclusione per il reato di appropriazione indebita

2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore

dell’imputato che deduceva vizio di legge: non sussisterebbe la recidiva reiterata

di applicazione della pena la prima delle quali avrebbe cessato di produrre alcun
effetto penale a causa del decorso del termine previsto dall’art. 445 comma 2
cod proc. pen.; la seconda invece non riconosceva espressamente la recidiva: il
che escluderebbe

la possibilità di assegnare rilevanza penale alla

prima

sentenza.

3. Si tratta di doglianze manifestamente infondate.
L’estinzione degli effetti penali della sentenza di patteggiamento deriva non dal
semplice decorso del termine di cinque anni, ma dal provvedimento
giurisdizionale che ne dichiara l’estinzione verificandone i presupposti ovvero il
decorso di cinque anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (Cass.
sez. 1 n. 11498 del 25/02/2009, Rv. 243043)
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto, la contestazione della recidiva
reiterata è indipendente dal riconoscimento della stessa nei giudizi già conclusi.
Si ribadisce al riguardo che il giudice della cognizione può accertare, a differenza
di quello di esecuzione, i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall’art. 99,
comma quarto, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata dichiarata
giudizialmente la recidiva semplice (Cass. sez. 5 n. 47072 del 13/06/2014, Rv.
261308; Cass. sez. 2 n. 180701 07/05/2010, Rv. 247089; Cass. sez. 5, n.
41288 del 25/09/2008, Rv. 241598)
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto,

la circostanza aggravante

contestata è stata correttamente ritenuta, con conseguente inammissibilità del
ricorso.

4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.
2

contestata in quanto la stessa di fonderebbe sulla valorizzazione di due sentenze

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 30 marzo 2017

Sentenza a motivazione semplificata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA