Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19252 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19252 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
CELESTI ZORAIDE nato il 14/04/1967 a POGGIO RUSCO
PULVIRENTI SALVATORE nato il 08/03/1969 a CATANIA

avverso la sentenza del 12/10/2016 del GIP TRIBUNALE di PARMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Parma applicava nei confronti di Pulvirenti Salvatore e di Celesti Zoraide,
in relazione ai reati in rubrica loro ascritti, a ciascuno la pena ritenuta di

2.

Avverso tale sentenza, di cui chiedono l’annullamento, hanno

proposto ricorso per cassazione gli imputati, lamentando violazione di
legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata indicazione delle
ragioni che hanno impedito l’applicazione in favore dei ricorrenti di una
pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p.
3. Ciò posto, va preliminarmente osservato che, nelle more, è pervenuta
presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al proposto
ricorso da parte del Pulvirenti.
Si è, dunque, verificata, in relazione a quest’ultimo, la causa di
inammissibilità dell’impugnazione espressamente prevista dall’art. 591,
co. 1, lett. d), c.p.p., che impone di dichiarare inammissibile il ricorso di
cui in premessa.
4. Inammissibile va dichiarato anche il ricorso della Celesti, perché
sorretto da motivi assolutamente generici e manifestamente infondati.
Ed invero nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle
parti (art. 444 e ss. c.p.p.), queste ultime non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa
come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a
far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da
quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa
prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del
giudice è assolto, come nel caso in esame (cfr. p. 6), con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini

giustizia.

dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge (cfr.,
ex plurimis, Cass., sez. II, 14/01/2009, n. 5240).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna
di ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle
spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle

la Celesti, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché Pulvirenti Salvatore al
pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende e Celesti
Zoraide al pagamento di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.
Il Consigliere, E tensore

Il Presidente

ammende, fissata in euro 500,00 per il Pulvirenti ed in euro 2000,00 per

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