Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19251 del 09/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 19251 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANGELINI CARLO N. IL 16/02/1961
avverso la sentenza n. 1312/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ose.yi EaRtAirt&-Dt0
che ha concluso per JZ,A /~)/w4ISVQ.7
((e2-1-5— –

Udito, per la parte civile, PAvv /7
Udit idifensorAvv. .C11 ,2jùoiPié-kt

(Liz

Data Udienza: 09/04/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 12.2.2013 la Corte di appello di Ancona – su gravame
interposto dall’imputato ANGELINI Carlo avverso la sentenza emessa il
13.10.2011 dal G.U.P. del Tribunale di Fermo – ha confermato detta
sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole e

dell’avv. Giuseppe FEDELI per averlo denunciato, sapendolo innocente,
alla Procura della Repubblica di Fermo di tentata estorsione nei suoi
confronti avendo minacciato azioni legali se nel termine di dieci giorni
non avesse pagato somme ( pari a complessivi euro 1431,72) in realtà
non dovute per prestazioni mai effettuate.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale nonché mancanza contraddittorietà e
illogicità della

motivazione.

In

particolare,

premettendo una

ricostruzione dei fatti, secondo il ricorrente è in atti la prova della illiceità
delle somme richieste dall’avv. FEDELI con la diffida del 22.10.2006 e,
pertanto, insussistente la condotta materiale del delitto di calunnia;
come pure insussistente l’elemento psicologico, posto che la definizione
economica della vicenda professionale ha visto ridurre la somma
originariamente indicata nell’atto di diffida, a dimostrazione della
verificata illiceità delle pretese con tale atto palesate.
3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che esulano da
quelli previsti dall’art. 606 c.p.p..

4.

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può
anche realizzarsi sottacendo artatamente alcuni elementi della
fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo
contesto e far apparire quindi come fatti illeciti o maggiormente lesivi di
quanto essi effettivamente siano i comportamenti realmente tenuti
dall’accusato. Deve quindi trattarsi di una omissione narrativa tale da
influire sul reato addebitato nel senso che, in sua mancanza, il reato
sarebbe escluso ovvero sarebbe di specie diversa (e meno grave) di
quello che appare nel racconto
20/01/2004 Rv. 229650

(Sez.

6,

Sentenza n.

7722

del

Imputato: Melis ed altro); ancora, ai fini della

configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi

1

condannato a pena di giustizia in relazione al delitto di calunnia ai danni

tacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una
rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi
come illeciti i comportamenti realmente tenuti dall’accusato. (Fattispecie
in cui l’imputato aveva denunciato un avvocato per avere incassato un
assegno relativo ad un credito della sua ditta, omettendo di riferire,
però, di essere stato preventivamente informato dall’avvocato che
l’assegno sarebbe stato trattenuto a compensazione di crediti
professionali) (Sez. 6, Sentenza n. 22928 del 23/05/2013 Rv. 256630

5. Inoltre, in tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante
dell’innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta
illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi
oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da
ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di
una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi
nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, Sentenza n. 29117 del
15/06/2012 Rv. 253254 Imputato: Valenti). A tale riguardo, annota la
sentenza citata, la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente tracciato
la linea di discrimine, stabilendo che se l’erroneo convincimento sulla
colpevolezza dell’accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di
verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia,
l’omissione di tale verifica o rappresentazione viene a connotare
effettivamente in senso doloso la formulazione di un’accusa espressa in
termini perentori. Di contro, solo quando l’erroneo convincimento
riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, in sè non
descritta in termini difformi dalla realtà, l’attribuzione dell’illiceità
potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva,
come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o
consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di
calunnia. Ne discende che l’ingiustificata attribuzione come vero di un
fatto del quale non si è accertata la realtà presuppone la certezza della
sua non attribuibilità sic et simpliciter all’incolpato.
6. Ebbene, attraverso il motivo formalmente azionato, il ricorrente si limita
a riproporre inammissibilmente questioni di fatto relative alla vicenda
oggetto del processo.
7. Questioni alle quali la Corte di merito ha già risposto, senza vizi logici e
ponendosi nell’alveo di legittimità richiamato, allorquando ha ritenuto
prive di fondamento le circostanze addotte dall’ANGELINI sul rilascio
dell’immobile, sulla non necessità della convalida dello sfratto e sulla
2

Imputato: Rimbano).

accettazione da parte dei locatori della minore somma di 995,75 euro,
ed ha escluso la fondatezza della asserita illiceità delle pretese avanzate
dall’avv. FEDELI in relazione alla procedura di sfratto per finita locazione
in relazione alla quale lo stesso ricorrente era stato citato. In particolare,
decisivamente rilevando che la denuncia – con la quale l’imputato aveva
accusato l’avv. FEDELI di aver preteso ultimativamente compensi per un
atto mai redatto e mai notificato – era stata sporta nonostante vi era
stato un precetto per il rilascio dell’immobile che il «precettato>>

ancora, correttamente stigmatizzando il tentativo dell’imputato,
anch’egli avvocato, di «interpretare» la diffida dello stesso avv.
FEDELI distorcendone il contenuto ( annettendo, cioè, le spese alla
convalida dello sfratto) e lo strumentale ed infondato tentativo di
accreditare la successiva corresponsione dei 995,75 euro come una
ammissione di da parte dell’avv. FEDELI, risultando – invece tale somma «proposta>> dallo stesso ANGELINI con una missiva
spedita all’avv. FEDELI contenente l’assegno di pari importo.
8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
della spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,9.4.2014

aveva ricevuto il 20.9.2006, ovvero due mesi prima di tale denuncia; ed

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA