Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19251 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19251 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICULAE VASILE nato il 06/11/1969

avverso la sentenza del 17/05/2016 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Roma applicava nei confronti di Niculae
Vasile, in relazione al reato in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di
giustizia.

ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio
di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni
che hanno impedito l’applicazione in favore del ricorrente di una
pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi
manifestamente infondati.
Ed invero nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle
parti (art. 444 e ss. c.p.p.), queste ultime non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa
come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a
far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da
quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa
prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del
giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e
dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge (cfr.,

ex plurimis, Cass., sez. II,

14/01/2009, n. 5240). È, pertanto, inammissibile il ricorso per
cassazione proposto per asserita mancanza di motivazione, in ordine alla
sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., della
sentenza del giudice di merito emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
qualora, dal testo della sentenza impugnata, non appaia “ictu oculi” la
ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.,

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

essendo sufficiente, in questo caso, una implicita motivazione sulla
insussistenza delle ipotesi in questione (cfr. Cass., sez. III, 01/10/2009,
n. 39987). Per converso la giurisprudenza del Supremo Collegio, ha
chiarito, altresì, che in tema di patteggiamento, non è consentito
all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni,
in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione

disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio
(cfr. Cass. sez. IV, 17/09/2013, n. 41408, rv. 256401). Il ricorso
dell’imputato va, pertanto, dichiarato inammissibile, sia perché il giudice
di merito ha espressamente affermato l’insussistenza degli elementi per
un’eventuale pronuncia in senso favorevole al reo, ex art. 129, c.p.p.
(anche indicando specificamente gli atti processuali a tal fine valutati:
cfr. p. 2), sia perché i rilievi difensivi sono formulati in termini
assolutamente generici, non avendo il ricorrente indicato specificamente
le ragioni che avrebbero imposto l’adozione di una delle formule di
proscioglimento previste dalla indicata disposizione normativa.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.

dell’art. 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche ragioni detta

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