Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19250 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19250 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERNONE VINCENZO N. IL 15/11/1973
avverso la sentenza n. 149/2004 CORTE APPELLO di BARI, del
18/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal -Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9sear ELR,Attg-oi_O
che ha concluso per y i ,A..tit. ke-I-U.C4149-445″. ofAA O ep f 5-2 –

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/04/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 18.2.2013 la Corte di appello di Bari – a seguito di
gravame interposto dall’imputato VERNONE Vincenzo avverso la
sentenza emessa il 30.9.2003 dal Tribunale di Bari – ha confermato
detta sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole del
delitto di calunnia ai danni dei verbalizzanti appartenenti alla Squadra
Mobile della Questura di Bari e condannato a pena di giustizia.

del difensore deducendo con unico motivo violazione ai sensi dell’art.
606 co. 1 lett.b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 70-71 c.p.p. e 88 c.p.
in quanto la Corte di merito avrebbe omesso di motivare in ordine alla
incidenza delle menomazioni psichiche che affliggono l’imputato che per
queste dimostra ridottissima aderenza alla realtà con scarsissime
capacità intellettive e culturali, già evidenziate dalla difesa nei
precedenti gradi di giudizio e, in particolare, nell’atto di appello.
3.

Il ricorso è inammissibile in quanto deduce una questione di fatto non
oggetto di proposizione in sede di appello.

4.

Invero, con l’unico motivo di appello l’imputato aveva contestato
l’erronea ricostruzione dei fatti sulla base della radicale contrapposizione
tra la versione dei fatti proposta dai verbalizzanti rispetto a quella resa
dallo stesso imputato – che si qualificava analfabeta – tacciando la
prima di assenza di disinteresse e ammantando la seconda di logicità.

5.

Cosicchè, in questa sede, il ricorrente non può dolersi per la prima volta
– anche con la allegata produzione documentale – dell’omessa
considerazione delle condizioni psichiche dello stesso imputato.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9.4.2014.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo

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