Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1925 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1925 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TAMBURRO PAOLO N. IL 26/11/1982
avverso la sentenza n. 442/2012 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

FATTO E DIRMO
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444
c.p.p., che gli ha applicato la pena secondo la concorde richiesta delle parti.
Deduce vizio di motivazione in riferimento alla quantificazione della pena applicata, considerata
eccessiva.
2 .-. Premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale, da un lato, l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze , sulla comparazione fra le
stesse e sull’entità della pena, e, dall’altro, il giudice ha il potere dovere di controllare l’esattezza
dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato
che non emerge in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., si
osserva che il ricorso propone una censura del tutto destituita di fondamento, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è puntualmente adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti, riconoscendo esplicitamente la congruità del trattamento sanzionatorio e così soddisfacendo al
suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro millecinquecento, non
ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Cos deciso in Ro a, all’udienza del 29-11-12.
Il onsigliere es
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Uttobtoe
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OSITATA
IN CANCELLERIA
1 5 6EN 2013
Il Funzionario Crtudiziario
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r. g. n. 25667-12

camera di consiglio: 29-11-12

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