Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19249 del 30/03/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19249 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FACCHI ANTONIO nato il 30/09/1951 a RIPOSTO

avverso la sentenza del 26/11/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere
IGNAZIO PARDO
Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO
che ha concluso per l’inammissibilità.
Udito il difensore avv.to Grazia Pulvirenti per la parte civile che si riporta alle
conclusioni e nota spese che deposita.

Data Udienza: 30/03/2017


RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 26/11/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di GIARRE, in data 11/07/2013, nei confronti di FACCHI
ANTONIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 640 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge con riferimento alla mancata osservanza del termine di cui all’art. 552 terzo
comma cod.proc.pen. già eccepita in primo e secondo grado;
– vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità dell’imputato basata sulle
dichiarazioni della parte offesa;

all’individuazione dell’immobile;
– mancata assunzione di prova decisiva.
Con memoria depositata in cancelleria il difensore della parte offesa contestava la fondatezza del
ricorso e chiedeva dichiararsi l’inamnnissibilità di tutti i motivi; in particolare quanto al primo motivo
deduceva come l’eccezione di nullità fosse stata proposta nel corso del giudizio di primo grado
senza riferimento al mancato rispetto del termine libero.
Ciò posto, osserva la Corte, che il primo motivo di ricorso è fondato.
Secondo l’indirizzo di questa Corte la violazione del termine a comparire davanti al Tribunale,
previsto dall’art. 552, comma terzo, cod. proc. pen., in giorni sessanta, non determina la nullità

– violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per travisamento dei fatti in relazione

assoluta del decreto di citazione a giudizio, bensì una nullità generale di carattere intermedio,
rilevabile d’ufficio ex art. 180 cod. proc. pen. e deducibile, ex art. 182, comma secondo, cod. proc.
pen., dalla parte interessata all’osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima
dell’apertura del dibattimento; qualora la parte compaia dichiarando che la comparizione è
determinata dal solo intento di fare rilevare l’irregolarità, ha diritto, ex art. 184, comma secondo,
cod. proc. pen., ad un termine a difesa che deve essere tale da assicurare all’imputato il godimento
dei termini complessivamente stabiliti dall’art. 552, comma terzo, cod. proc. pen. a fare data dalla
prima notifica (Sez. 5, n. 1765 del 28/11/2007, Rv. 239097). Correttamente pertanto il sostituto
processuale del difensore alla nuova udienza fissata sollevava l’eccezione di mancato rispetto del
termine libero quanto alla notifica all’avv.to Amoruso nella fase della costituzione delle parti quando
ancora alcuna sanatoria poteva ritenersi prodotta.
Né può ritenersi che tale istanza non potesse essere formulata dal sostituto processuale incaricato
dal difensore di fiducia secondo l’orientamento dei giudici di merito; al proposito questa Corte ha
affermato che la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso ad
uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio deve essere eccepita a opera
dell’altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 97, comma quarto,
cod. proc. pen., nel termine di cui all’art. 182, comma secondo, dello stesso codice (Sez. 6, n.
13874 del 20/12/2013, Rv. 261529). Qualora infatti l’imputato sia assistito da due difensori,
l’avviso della data di udienza deve essere dato ad entrambi, con la conseguenza che l’omesso
avviso ad uno dei difensori da luogo ad una nullità a regime intermedio (Sez. Un. 25- 6-97 n. 6,
Gattellaro, rv. n. 208163; Sez. Un. 27-6-2001, Di Sarno, rv. n. 219229; Sez. Un. 16-7-2009 n.
39060, rv. n. 244188); solo nel caso in cui l’eccezione non venga formulata o venga tardivamente
proposta, la nullità è sanata (Sez. Un. 27-1-11 n. 22242, Scibè). Principio questo già in precedenza
stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui la nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso
dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è sanata dalla mancata proposizione della
relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato


non sia presente (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Rv. 244187). Nella motivazione di tale
pronuncia le Sezioni Unite hanno precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato
d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia
stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione,
eventualmente interpellando il giudice; e poiché ciò si è puntualmente verificato nel caso di specie
quando il difensore comparso deduceva il mancato rispetto del termine per la citazione del
codifensore e deduceva anche specifico motivo di appello, non può ritenersi che la sua qualità di
sostituto come invece affermato dalla corte di appello escludesse tale potere non ravvisandosi
alcuna disposizione che limita i poteri del sostituto in tema di eccezioni di nullità.
Alla stregua delle predette considerazioni l’impugnata sentenza deve essere annullata.

conseguente la fondatezza della doglianza in punto di nullità, tempestivamente eccepita, ha
determinato la prosecuzione del rapporto processuale ed il conseguente decorso del termine
massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei previsto per il reato de quo consumato nel
marzo del 2008 alla data del 4 dicembre 2015 in considerazione dei periodi di sospensione pur
disposti nel corso dell’intero giudizio.
Al proposito infatti vale il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di
legittimità (v. Cass. Sez. U. 28/11/2001 n. 1021, Cass. Sez. U. 27-2-2002 n. 17179) secondo il
quale il giudice ha l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall’art.
129 cod. proc. pen. anche, qualora la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una
nullità processuale assoluta e insanabile.
Trattandosi di declaratoria di nullità che riguarda anche la pronuncia di primo grado deve disporsi la
revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché il reato è estinto per
prescrizione
Revoca le statuizioni civili.

Così deciso il 30/03/2017
Il C nsigliere Este
ZIO PARDO
Il Presidente
PIERCAMILLO DAVIGO

L’annullamento deve esser disposto senza rinvio poiché la prosecuzione del rapporto processuale

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