Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19249 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19249 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PATANE’ FRANCESCO N. IL 18/06/1980
PATANE’ SEBASTIANO N. IL 22/12/1988
RAPITA’ SEBASTIANO N. IL 17/04/1977
avverso la sentenza n. 143/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Obeggr cebiutierot_o
che ha concluso per
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«Ae. <1.4,~ Udito, per la parte civile, l'Avv Udit 4difensog)Avv. e t't k a_e_en■c~."-JA /3-K« • %W. Data Udienza: 09/04/2014 Considerato in fatto 1. Con sentenza del 2.5.2012 la Corte di appello di Catania - a seguito di gravame interposto, tra gli altri, dagli imputati PATANE' Francesco, PATANE' Sebastiano e RAPITA' Sebastiano nonché dal P.G. avverso la Tribunale di Catania - in parziale riforma della predetta sentenza rideterminava la pena inflitta ai predetti imputati in ordine a reati di cui all'art. 73 DPR n. 309/90. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati PATANE' Francesco, PATANE' Sebastiano e RAPITA' Sebastiano. 3. Nell'interesse di PATANE' Francesco si deduce violazione dell'art. 125 co. 3 c.p.p. e 192 co. 2 c.p.p.; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: - in relazione al capo G) ( episodi del 20.6.2009 e 22.6.2009) illogica affermazione di responsabilità per l'assenza di specificità ed individuazione di quanto oggetto di scambio; in relazione al capo B) ( episodio del 6.6.2009) apodittica affermazione di responsabilità sull'aspecifica individuazione di uno scambio con gli occupanti di una autovettura. In relazione alla dosimetria della pena in assenza di precedenti penali specifici a carico del ricorrente, pur -tuttavia qualificato quale << spacciatore in modo seriale». 4. Nell'interesse di PATANE' Sebastiano si deduce: 4.1.violazione dell'art. 125 co. 3 c.p.p. e 192 co. 2 c.p.p.; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al capo B) della rubrica essendo desunta la detenzione ascritta al ricorrente solo da considerazioni apodittiche conseguenti alla consegna di un «involucro bianco», senza che ciò possa giustificare in ogni caso il superamento della dose media giornaliera o della stessa soglia drogante. 5. Nell'interesse di RAPITA' Sebastiano si deduce: 5.1.In relazione al capo B) della rubrica: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 DPR n. 309/90 e carenza, manifesta illogicità della motivazione. In particolare, indicando i seguenti episodi: o; a) cessione operata il 4.6.2009 in favore di GRASSO Pietro Sebastian., b) cessione operata il 4.6.2009 in favore di MIRABELLA Giuseppe; 1 sentenza emessa il 21.7.2010 in sede di rito abbreviato dal G.U.P. del - c) consegna da parte dello SCIUTO al RAPITA' di un involucro che questi consegna all'autista di una Peugeot. - d) consegna alle ore 19.00 del 4.7.2009 di un involucro da parte dello SCIUTO al RAPITA'. La difesa deduce che in relazione: al punto c), il fatto, essendo qualificabile come cessione, non è anche qualificabile quale detenzione ed il RAPITA' avrebbe svolto solo la detentore, cosicché erroneamente la Corte ricondurrebbe la condotta del ricorrente alla detenzione; al punto d) si tratterebbe di un pleonasmo frutto di un travisamento della informativa di p.g. in quanto la dazione dell'involucro dallo SCIUTO al RAPITA' costituirebbe l'antefatto dell'episodio sub c).; al punto b) la sentenza avrebbe reso motivazione apparente o comunque omesso l'esame delle doglianze difensive. Inoltre, non sarebbero state considerate le denunciate difformità tra la relazione del 4.6.2009 e la prima sentenza in ordine al prelievo della sostanza da un buco del muro ed in ordine alla effettiva cessione di droga da parte del RAPITA' al MIRABELLA, risultando assente la cessione di denaro da parte di quest'ultimo invece apoditticamente affermata dalla Corte; al punto a) la sentenza avrebbe omesso di considerare che lo stupefacente - secondo la consueta modalità - era stato prelevato poco prima presso il PETRONIO. 5.2.In relazione al capo C) della rubrica si deduce analoga inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 DPR n. 309/90 e carenza, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla contestata ritenuta efficacia drogante della sostanza ceduta dal ricorrente, risultando accertato che il principio attivo risultava essere di soli 36 milligrammi, oltre quattro volte inferiore al limite minimo stabilito per la dose media singola. 5.3.In relazione al capo E) della rubrica analoga inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 DPR n. 309/90 e carenza, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla efficacia drogante della sostanza ceduta, in assenza di indicazione circa la quantità di principio attivo contenuta nella dose. 5.4.in relazione ai capi F) ed H) della rubrica si deduce carenza, incompletezza e manifesta illogicità della motivazione per la mancata prova della efficacia drogante, oggetto di doglianza in appello. 5.5.in relazione all'appello del P.G. l'arresto giurisprudenziale considerato non sarebbe univoco ma contrastato da altro orientamento che ritiene 2 funzione di smercio immediato della sostanza non essendo autonomo neutralizzata ai fini del computo ex ad 81 co. 4 c.p. la recidiva ritenuta equivalente. 5.6.Con motivi nuovi si deduce l'incidenza della sentenza costituzionale n. 32/2014 per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo ai capi E) ed H) da ascriversi a sostanza stupefacente del tipo marijuana e, in ogni caso, la nullità della sentenza in ordine al trattamento Ritenuto in diritto 1. Ricorso PATANE' Francesco. 1.1. Deve premettersi che , anche in ragione della analogia dei motivi di doglianza riferiti alla individuazione degli episodi di cessione, che costituisce orientamento costante quello secondo il quale ai fini dell'accertamento della esatta natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non è necessario l'espletamento della perizia: la necessità non deriva ne' dalla legge ne' dalla esperienza, ben potendosi pervenire a tale accertamento, anche, per la parte che attiene alla qualità e quantità della sostanza ritenuta drogante, in base a dichiarazioni testimoniali o confessorie, al risultato degli accertamenti di polizia o di una pluralità di indizi, gravi, specifici e concordanti, ai pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato (Sez. 6, Sentenza n. 11564 del 07/10/1992 Rv. 193146 Imputato: Orso); ancora, in tema di spaccio di stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una sostanza non è necessario ricorrere ad una perizia tossicologica, essendo del tutto sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali, gli accertamenti di polizia ecc.. (Sez. 5, Sentenza n. 5130 del 04/11/2010 Rv. 249703 Imputato: Moltoni e altri). Infine, ai fini dell'accertamento della natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non è necessaria la perizia ben potendosi utilizzare, per la parte che attiene alla qualità e quantità della sostanza ritenuta drogante, dichiarazioni testimoniali o confessorie, il risultato degli accertamenti di polizia o di una pluralità d'indizi, gravi, specifici e concordanti, nonché i pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato. (Sez. 4, Sentenza n. 4278 del 13/01/2009 Rv. 242516 Imputato: Bonforte).. 1.2. Sul punto la sentenza impugnata - confermativa della prima affermazione di responsabilità - deve essere letta congiuntamente al primo accertamento il quale ( v. pg 1 e ss della sentenza di primo 3 sanzionatorio. grado) premette la considerazione della scaturigine del processo e delle indagini che lo hanno giustificato individuandola nell'arresto di SORBELLO Gaetano e PATANE' Francesco il 24.4.2009 allorquando i predetti furono sorpresi mentre si liberavano di otto dosi di cocaina, risultando presenti al fatto sia PETRONIO Domenico che PATANE' Sebastiano. Ancora, quale ulteriore chiave di lettura dei fatti, viene considerata la condotta dello SCIUTO che, posto agli arresti domiciliari, leggermente rialzato rispetto al piano stradale, intrattenere contatti edunque - effettuare apprensioni e dazioni da chi ivi si avvicinasse. Ancora. Servizi di o.c.p. corredati da videoriprese avevano consentito di individuare le condotte del RAPITA' che prima contattava gli avventori dai quali riceveva qualcosa e successivamente si recava, a seconda dei casi, presso le abitazioni del PETRONIO o dello SCIUTO, per poi recapitare ai primi degli involucri. 1.3. Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di validare l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai due specifici episodi, rispettivamente del 20 e 22 giugno 2009, attribuendo all'attuale ricorrente il compito di operare quale intermediario tra lo SCIUTO e gli acquirenti che dal PATANE' erano condotti sotto l'abitazione del primo, ove era posto agli arresti domiciliari. In entrambi gli episodi ad un primo scambio tra il PATANE' e l'acquirente seguiva il successivo scambio tra questi e lo SCIUTO. La Corte, inoltre, rileva la analogia di modalità con l'episodio sub B), nell'ambito del quale i PATANE' erano stati coinvolti. 1.4. Ritiene la Corte che il ragionamento condotto dalla sentenza impugnata sia scevro da vizi logici e giuridici in quanto - sulla base di una non atomistica considerazione del compendio probatorio - individua il ruolo di intermediario del PATANE' tra lo SCIUTO e gli acquirenti nell'ambito di una vicenda che ha ad oggetto il traffico di droga che, nella specie, lo SCIUTO - secondo una modalità consueta - continuava ad effettuare dal proprio domicilio nonostante fosse ivi ristretto agli arresti. 2. Quanto alla doglianza in ordine alla dosimetria della pena sono assorbenti le considerazioni - che in ogni caso vanno operate di ufficio al di là dei motivi e deduzioni difensive ( v. Sez. VI, 19 luglio 2012 n. 37102, Checcucci) - in ordine agli effetti delle sopravvenute sentenze costituzionali n. 251/2012 e 32/2014 e la novella legislativa introdotta con il d.l. n. 146/2013 con v. con I.n. 10 del 2014. 2.1. La prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen, nella parte in cui prevede il divieto di 4 era ripetutamente visto stazionare sul balcone di casa posto ad un piano prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.. 2.2. La seconda, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4vicies ter del d.l. n. 272/2005 conv. con I.n. 49/2006, ha fatto rivivere l'ipotesi di cui all'art. 73 co. V DPR n. 309/90 - prevista anteriormente alla riforma dichiarata costituzionalmente illegittima - compresa tra i sei mesi ed i quattro anni di reclusione oltre la multa. 2.3. La novella legislativa ha modificato la fattispecie ex art. 73 co. V DPR n. 309/90 attribuendo ad essa la natura di ipotesi autonoma e non più circostanziale ( ex multis , Sez. VI Sent. n. 2295 del 15 ottobre 2013 Dhiab Ayari, non massimata), fissando i limiti edittali tra un anno e cinque anni di reclusione oltre la multa. 2.4. E' compito del giudice comune - come non ha mancato di osservare la citata sentenza costituzionale - individuare, alla stregua dei criteri fissati dalla legge in ordine alla successione delle norme penali nel tempo determinatasi a seguito dei predetti interventi costituzionali e legislativi, quale sia la norma incriminatrice - ivi compreso il correlato trattamento sanzionatorio - da applicare nel caso concreto. 2.5. E l'individuazione della disposizione più favorevole al reo va operata con riferimento al caso concreto, confrontando i risultati che deriverebbero dalla applicazione delle due normative che si sono succedute (Sez. 1, Sentenza n. Arata; Sentenza n. Sez. 6, 2336 del 18/05/1994 Rv. 198187, 11549 del 02/10/1998 Rv. 213030, Arcidiacono; Sez. 6, Sentenza n. 3560 del 29/09/2000 Rv. 218056 , Grillo). 2.6. Nella specie la pena è stata determinata applicando sia l'incostituzionale divieto di prevalenza ex art. 69 co. IV c.p., sia l'ipotesi ex art. 73 co. V DPR n. 309/90 come disciplinato dalla I. n.46/2005 dichiarata costituzionalmente illegittima, individuando la pena base per il reato sub G) in anni uno di reclusione oltre la multa ed effettuando il successivo aumento per la recidiva. 2.7. In particolare, si deve osservare che l'ipotesi sub G) ha ad oggetto sostanze stupefacenti non meglio identificate rispetto alle quali la sentenza impugnata - per l'equiparazione ai fini sanzionatori delle sostanze stupefacenti operata dalla riforma caducata - non ha accertato la tipologia di sostanza. Cosicchè, senza più tener conto del divieto ex art. 69 co. IV c.p., in base al principio del «favor rei», deve ritenersi, 5 che fissa per le sostanze «leggere» la più favorevole forbice edittale ai fini della determinazione della pena, che il capo G) sia riferito alla • tipologia delle c.d. «droghe leggere» più lievemente sanzionate dalle norme riviventi a seguito della sentenza costituzionale n. 32/2014, che quindi costituiscono il parametro normativo di riferimento. 2.8. La necessità di operare valutazioni discrezionali in tema di rideterminazione della pena impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto. 3.1. Ricorso PATANE' Sebastiano. Il ricorso è inammissibile riproposizione di una questione di fatto attinente alla valutazione probatoria. 3.2. La sentenza impugnata ha condiviso la prima affermazione di responsabilità in ordine all'episodio del 6.6.2009 sul rilievo della osservazione diretta di uno scambio tra gli occupanti di una FIAT Uno ed il PATANE' Francesco che riceveva da costoro del denaro mentre PATANE' Sebastiano consegnava al conducente dell'auto un involucro di colore bianco. Anche in questo caso - oltre all'assenza di giustificazioni alternative sulla ricezione del denaro - è stata valorizzata l'analogia della condotta con l'episodio sub C) nell'ambito del quale era stata sequestrata all'acquirente una dose di cocaina. 3.3. Anche in questo caso, ritiene la Corte, non si ravvisano difetti nella motivazione con la quale - secondo un apprezzamento logico - si è individuata quale oggetto della cessione una dose di droga, sulla base della specifica cadenza dei convergenti comportamenti aventi ad oggetto uno scambio e dell'analogia con altre condotte dello stesso tipo. 3.4. Per l'attuale ricorrente deve considerarsi inincidente la pronunzia costituzionale n. 34/2014, siccome trattasi di imputazione avente ad oggetto sostanze anche «pesanti»; così come inincidente la novella del d.l. del 2013, siccome la determinazione della pena effettuata in primo grado , così come confermata in appello, ha già trattato la fattispecie quale ipotesi autonoma sulla base della quale ha operato l'aumento per la recidiva. 3.5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 4. 4.1. Ricorso RAPITA' Sebastiano. Quanto al capo B), relativo alla contestazione di più episodi di detenzione a fini di spaccio di stupefacente, in relazione alle doglianze relative, rispettivamente, ai seguenti episodi : 6 3. 4.2. punto a) : la censura costituisce generica evocazione dei motivi di appello, senza specificare la ragione della rilevanza del contenuto della informativa alla quale si riferisce e rispetto ad una incensurabile motivazione che ha condiviso l'affermazione di responsabilità sulla base della percezione diretta da parte della p.g. di una consegna di denaro da parte del GRASSO contro la consegna di qualcosa da parte del ricorrente che, a sua volta, lo stesso GRASSO riponeva in un pacchetto di 4.3. punto b) : le doglianze propongono una generica evocazione dei motivi di appello, non misurandosi con la motivazione resa dalla sentenza che, senza vizi logici e giuridici, ha convalidato l'affermazione di responsabilità sulla base della assorbente diretta percezione della p.g. che aveva visto il RAPITA' prelevare lo stupefacente dal buco di un muro e consegnarlo al MIRABELLA (anche visto tenere in mano e riguardare l'involucro appena consegnatogli, prima di riporlo al'interno del suo portafogli - v. relazione di p.g. del 4.6.2009). 4.4. punto c) : premesso che la detenzione illecita di stupefacenti costituisce un'autonoma ipotesi di reato, con la conseguenza che l'acquisto a fine di vendita e la consecutiva vendita di tutto o parte del quantitativo acquistato integrano distinte condotte di reato; né, a tal fine, rileva la brevità del tempo intercorso tra le stesse, in quanto ciò non esclude che ciascun fatto cagioni autonomi eventi di pericolo ( Sez. 5, Sentenza n. 4529 del 10/11/2010 Rv. 249252 Imputato: Malkoc e altri), la deduzione è infondata rispetto alla accertata ricezione da parte del ricorrente di droga da parte dello SCIUTO prima di effettuarne la cessione a terzi. 4.5. sub punto d) la deduzione è generica ed in fatto, rispetto alla corretta considerazione di tale ulteriore e successiva cessione nello stesso giorno. 4.6. Quanto al capo C) della rubrica deve premettersi che la Corte territoriale ha ritenuto la efficacia drogante della dose consegnata al COPPOLA ritenendo perciò sufficiente la quantità di principio attivo riscontrato dall'accertamento tecnico pari a 36 milligrammi. Trattasi di accertamento di fatto avverso il quale la deduzione è genericamente fondata sulla base della diversa e superiore soglia stabilita per la dose media giornaliera, la quale non attiene alla idoneità del quantitativo di principio attivo a produrre effetto drogante ( Sez. 5, Sentenza n. 5130 del 04/11/2010 Rv. 249702 Imputato: Moltoni e altri). 7 sigarette. 4.7. Quanto al capo E), la doglianza - ancorché censuri l'assenza di individuazione del principio attivo - è generica rispetto all'accertamento della natura stupefacente della sostanza sequestrata. 4.8. Quanto ai capi F) ed H) la doglianza si risolve in una generica deduzione in fatto per indurre una diversa valutazione probatoria che è correttamente condotta secondo i già richiamati orientamenti che non ritengono indefettibile il sequestro della sostanza ( alla luce della quale 5. Anche per il RAPITA' deve procedersi a considerare la incidenza o meno degli interventi costituzionali e legislativi già menzionati sub 2. 5.1. Nella specie la pena è stata determinata sulla base del capo C), avente ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina, individuando - dopo la ritenuta equivalenza della recidiva rispetto alla ipotesi lieve la pena base in anni sei di reclusione oltre la multa, operandosi su questa pena l'aumento per la continuazione prima della finale riduzione per il rito. 5.2. Cosicchè, nella specie, secondo il criterio concreto già enunciato, risulta più favorevole la fattispecie ex art. 73 co. V DPR n. 309/90 introdotta dalla novella introdotta con il d.l. n. 146 del 2013, in ragione della natura autonoma conferita alla ipotesi lieve e per la quale sono previsti più lievi limiti edittali. 5.3. Necessitando la rideterminazione della pena valutazioni di merito, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza sul punto. 6. Il quinto motivo è assorbito dalla individuazione del parametro costituito dalla fattispecie autonoma ex art. 73 co. V DPR n. 309/90 come novellato con il d..I. n. 146/2013. 7. La sentenza deve pertanto essere annullata nei confronti di PATANE' Francesco e RAPITA' Sebastiano limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Nel resto i predetti ricorsi devono essere rigettati. Il ricorso di PATANE' Sebastiano deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Patanè Francesco e Rapità Sebastiano limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per 8 soltanto, si potrebbe parlare di quantificazione del principio attivo). nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Dichiara inammissibile il ricorso di Patanè Sebastiano i che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9.4.2014.

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