Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19249 del 07/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19249 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FORMISANO GABRIELE nato il 25/05/1959 a BOSCOTRECASE
avverso la sentenza del 01/02/2017 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 07/02/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Roma applicava nei confronti di Formisano
Gabriele, in relazione al reato in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di
giustizia.
ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e
omessa motivazione in ordine alle ragioni che hanno impedito l’adozione
di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p.
3. Ciò posto, va preliminarmente osservato che, nelle more, è pervenuta
presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al proposto
ricorso da parte dell’imputato.
Si è, dunque, verificata la causa di inammissibilità dell’impugnazione
espressamente prevista dall’art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p., che impone
di dichiarare inammissibile il ricorso di cui in premessa.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.
Il Consiglierestensore
r
Il Presidente
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto