Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19248 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19248 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE GASPERIS DAMIANO N. IL 09/02/1984
avverso la sentenza n. 8526/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in_ persona del Dott. Vi ts dv-tthibst
che ha concluso per
5~1. kbvt.~.4() eati• 44.1.4h
tOZALLS 1/4.9-4-kkULA 4916L-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

o

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 19.11.2012 la Corte di appello di Roma – a seguito di
gravame interposto dall’imputato DE GASPERIS Damiano avverso la

detta sentenza con la quale l’imputato è stato dichiarato colpevole del
delitto di cui all’art. 73 co. V d.p.r. n. 309/90 in relazione alla detenzione
illecita al fine di cessione a terzi circa 80 grammi di hashish (pari a 148
dosi singole medie d’uso) e condannato a pena di giustizia.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo con unico motivo violazione di norme
processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla motivazione della
pena inflitta, nella specie risolventesi in meri stilemi che non possono
giustificare

3.

amento dai minimi edittali.

Il ricorso è Ena missibilg perché @enericameng volto alla critica
dell’esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella
specie esercitati senza vizi logici e giuridici richiamando la valutazione
del primo Giudice che aveva valutato già gli elementi circostanziali
prospettati dalla difesa e – sulla base del quantitativo della sostanza ed
al precedente – inflitto la pena base di poco superiore la minimo edittale.

4.

Purtuttavia, deve darsi conto d’ufficio – da un lato – degli effetti
conseguenti alla intervenuta sentenza costituzionale n. 32/2014,
versandosi nel caso in esame nella applicazione di una fattispecie
coinvolta da detta pronuncia, secondo la quale rivive l’ipotesi di cui
all’art. 73 co. V DPR n. 309/90 prevista anteriormente alla riforma
dichiarata costituzionalmente illegittima e che fissa per le sostanze
«leggere» la più favorevole forbice edittale compresa tra i sei mesi
ed i quattro anni di reclusione oltre la multa; – dall’altro – della modifica
intervenuta con il d.l. n. 146/2013 conv. con I.n. 10 del 2014 che, in
relazione alla fattispecie in esame, considerandola ipotesi autonoma e
non più circostanziale, ha fissato i limiti edittali tra un anno e cinque
anni di reclusione oltre la multa.

5.

E’ compito del giudice comune – come non ha mancato di osservare la
citata sentenza costituzionale – individuare, alla stregua dei criteri fissati
dalla legge in ordine alla successione delle norme penali nel tempo
determinatasi a seguito dei predetti interventi costituzionali e legislativi,

sentenza emessa il 12.11.2008 dal Tribunale di Roma – ha confermato

quale sia la norma incriminatrice – ivi compreso il correlato trattamento
sanzionatorio – da applicare nel caso concreto.
6. E l’individuazione della disposizione più favorevole al reo va operata con
riferimento al caso concreto, confrontando i risultati che deriverebbero
dalla applicazione delle due normative che si sono succedute (Sez. 1,
Sentenza n.

2336

del

18/05/1994 Rv. 198187, Arata;

Sez.

6,

Sentenza n. 11549 del 02/10/1998 Rv. 213030, Arcidiacono; Sez. 6,

7. Non v’è dubbio che, nella specie, sia la rivivente formulazione dell’art.
73 co. V DPR n. 309/90 ad essere – ai sensi dell’art. 2 co. IV c.p. concretamente più favorevole al ricorrente in ragione del ridotto limite
edittale previsto per le droghe «leggere».
8. Essendosi determinato il trattamento sanzionatorio discostandosi dal
minimo edittale previsto dalla norma nel frattempo dichiarata
incostituzionale, la rideterminazione della pena in base alla predetta più
favorevole ipotesi comporta una valutazione di merito che deve essere
demandata al giudice di rinvio.
9. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla
determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad
altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e
rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello
di Roma.
Così deciso in Roma, 8.4.2014.

Sentenza n. 3560 del 29/09/2000 Rv. 218056, Grillo).

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