Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19247 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19247 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALTEA ENRICO N. IL 11/01/1981
avverso la sentenza n. 1608/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V;1 – 0
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che ha concluso per f ( tiA..~11k.A…44.43b c›,x feu.dro
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Data Udienza: 08/04/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 8.3.2012 la Corte di appello di Roma – a seguito di
gravame interposto dall’imputato ALTEA Enrico avverso la sentenza
emessa in data 6.7.2007 dal Tribunale di Roma – in riforma di detta
sentenza ha ridotto la pena inflitta all’imputato in ordine al delitto di cui

spaccio di gr.210 di mariuhana ( pari a 627 singole dosi medie),
confermandola nel resto.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo:
2.1.

inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 73 co. V DPR n.
309/90 in ordine alla ritenuta finalità di spaccio della sostanza
stupefacente; difetto di motivazione per violazione dell’art. 192 c.p.p.;
mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine ai presupposti
della ritenuta destinazione a terzi nonché per omesso esame delle
specifiche doglianze difensive depositate nelle memorie del 21.6.2011 e
19.10.2011 nel corso del giudizio di appello; nullità della sentenza per
violazione dell’art. 178 lett.c) c.p.p. per omesso esame degli elementi
probatori e di fatto contenuti nelle predette memorie difensive; difetto di
motivazione e manifesta contraddittorietà della stessa in ordine alla
affermata inesistenza di una causa di provenienza lecita della somma
sequestrata , per omessa valutazione delle dichiarazioni rese
dall’imputato e da suo padre ex art. 391 bis c.p.p.; inosservanza ed
erronea applicazione dell’art.530 co. H c.p.p.. In particolare, il
quantitativo di stupefacente non può essere utilizzato come corretto
parametro laddove, come nella specie, vi siano giustificazioni dello
stesso ( trattasi di soggetto riconosciuto come forte consumatore e con
la volontà di evitare contatti con lo spaccio di strada); mentre la somma
di denaro sequestrata è stata oggetto di una presunzione di illecita
provenienza che non ha ragione di essere nel caso di specie non
potendosi valorizzare la mancata giustificazione a tale ultimo riguardo
da parte dell’imputato in sede di convalida dell’arresto, dovendosi invece- esaminare la documentazione prodotta dalla difesa sull’origine
familiare delle somme e sulle ragioni dell’accumulo di esse.

2.2.

inutilizzabilità ex art. 191, 64 c.p.p. delle dichiarazioni rese dal
ricorrente al Giudice in sede di identificazione siccome prive degli
1

all’art. 73 co. V D.P.R. n. 309/90 in relazione alla detenzione a fini di

avvertimenti previsti dalla legge. Illiceità della perquisizione eseguita ex
art. 103 DPR n. 309/90, sia perché fondata su segnalazione anonima sia
perché eseguita fuori dai casi previsti siccome fuori dalla urgenza e
senza autorizzazione del magistrato, con violazione della garanzie
costituzionali e delle norme comunitarie ed internazionali con
consequenziale inutilizzabilità delle prove acquisite a seguito di tale
illegittima perquisizione; in via subordinata si sollecita questione di

3. La difesa ha depositato motivi nuovi in relazione alla sentenza
costituzionale n. 32/2014 che comporterebbe la rideterminazione della
pena sulla base della tassonomia dell’ art. 73 co. V DPR n. 309/90
secondo la formulazione previgente a quella, dichiarata incostituzionale,
considerata nella specie e che, secondo la dosimetria applicata
comporterebbe per la sua rideterminazione il rinvio al giudice di merito.
4. Il ricorso è infondato.
5. La Corte di merito – avallando il primo giudizio – ha escluso che il
quantitativo di droga sequestrato all’imputato fosse destinato ad
esclusivo uso personale di quest’ultimo, anche considerando l’elevato
consumo praticato dall’imputato, siccome le 627 dosi ricavabili non
potevano trovare giustificazione dovendo ritenersi , almeno in parte,
destinate a terzi. Inoltre, la stessa sentenza ha considerato che gli oltre
10 mila euro in contanti rinvenuti nello stesso contesto fossero stati
correttamente stati considerati provento della illecita attività in quanto
l’imputato, in sede di convalida dell’arresto, pur dichiarando di essere
disoccupato, nulla aveva riferito a giustificazione del possesso della
cospicua somma in banconote di vario taglio riposta nel cassetto insieme
alla droga.
6. Va preliminarmente considerato il secondo motivo di gravame relativo
alla illegittimità della perquisizione ed alla conseguente inutilizzabilità del
sequestro, sollevato con memoria depositata durante il giudizio di
appello.
6.1.
6.1.1.

Il motivo è in diritto manifestamente infondato.
Rileva la Corte che in tema di ricorso per cassazione,
qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di
una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della
decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il
ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, Sentenza n. 17979 del
05/03/2013 Rv. 255515 P.G. in proc. Iamonte e altri).

2

illegittimità costituzionale dell’art. 103 DPR n. 309/90.

6.1.2.

Secondo costante insegnamento di questa Corte , che
questo Collegio condivide, in forza del principio “vitiatur, sed non vitiat”,
la sanzione processuale dell’inutilizzabilità di una prova rimane
circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun
modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a
quelle inutilizzabili. Orientamento che si fonda sulla decisiva ragione
secondo la quale il principio stabilito dall’art. 185 co. 1 c.p.p. secondo

da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di
inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente
acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo
e nelle forme consentite ( ex multis Sez. 2, Sentenza n. 44877 del
29/11/2011 Rv. 251361
6316

del

Imputato: Berardinetti; Sez. 2, Sentenza n.

14/11/1997 Rv. 209149 PM in proc. Meriani;

Sez.

2,

Sentenza n. 6360 del 24/01/1996 Rv. 205373 Imputato: Agostino ed
altri; Sez. 1, Sentenza n. 1988 del 22/12/1997 Rv. 209844 P.M. e
Nikolic ed altri).
6.1.3.

In particolare, l’inosservanza delle formalità prescritte
dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo
non è, di per sè, sufficiente a rendere quest’ultima inutilizzabile, per
effetto di quanto disposto dal primo comma dell’art. 191 cod. proc. pen..
Ed invero, quest’ultima norma, se ha previsto l’ inutilizzabilità come
sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in
violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo
strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell’
inutilizzabilità, pur operando nell’area della patologia della prova,
restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la
prima attenendo sempre e soltanto all’inosservanza di alcune formalità
di assunzione della prova – vizio che non pone il procedimento formativo
o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di
riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari
presupposti – la seconda presupponendo, invece, la presenza di una
prova “vietata” per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per
effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone
certamente al di fuori del sistema processuale. (Fattispecie relativa a
perquisizione illegittima e a successivo sequestro di cose pertinenti al
reato, ritenuto dalla S.C. atto dovuto)

(Sez. U, Sentenza n. 5021 del

27/03/1996 Rv. 204644 Imputato: Sala; conformi Sez. 6, Sentenza n.
6842 del 09/01/2004 Cc. (dep. 18/02/2004 ) Rv. 227880 Imputato:

3

cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono

Scollo;

Sez.

2,

Sentenza n.

Cc. (dep. 07/11/2007 ) Rv. 238114

40833

del

10/10/2007

Imputato: Lonoce) ; ancora, in

fattispecie in tema di perquisizione di sostanze stupefacenti ai sensi
dell’art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, l’eventuale illegittimità dell’atto
di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta
effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle
cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell’art.

23/06/2010 Rv. 248685 Imputato: M’Nasri).
6.1.4.

Cosicchè l’implicito rigetto della eccezione difensiva
esaminata con l’attribuzione all’imputato dello stupefacente sequestrato
è legittimo ed irrilevante è la sollecitata questione di legittimità
costituzionale.

7. Quanto alla prima doglianza, che afferisce alla ritenuta esclusione della
destinazione dello stupefacente dall’ uso esclusivamente personale
dell’imputato, va detto quanto segue.
7.1.

In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla
destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia
indicativa della immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice
di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del
fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di
legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta
illogicità della motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 44419 del 13/11/2008
Rv. 241604 Imputato: Perrone).

7.2.

In tema di stupefacenti, a seguito della modifica dell’art. 73,
comma primo-bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta con
l’art. 4 – bis, L. 21 febbraio 2006, n. 49, il parametro della quantità
costituisce, assieme alle modalità di presentazione della droga e ad altre
circostanze dell’azione, uno dei possibili indici da cui desumere la
destinazione ad un uso non esclusivamente personale, ed il relativo
giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato del giudice di
legittimità (Sez. 6, Sentenza n.

19788 del 01/04/2008 Rv. 239963

Imputato: Tavera); In materia di stupefacenti, il considerevole numero
di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga
ad un uso non esclusivamente personale. (In applicazione del principio,
la Corte, in relazione ad un quantitativo di 88 grammi netti di marijuana,
da cui erano ricavabili circa 200 dosi di sostanza drogante, ha
valorizzato i dati della degradabilità della sostanza per la volatilità del
principio attivo della canapa indiana e del tempo necessario all’imputato,
4

253, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 37800 del

circa due mesi, per esaurirla da solo) ( Sez. 6, Sentenza n. 9723 del
17/01/2013 Rv. 254694 Imputato: Serafino; conf. Sez. 3, Sentenza n.
43496 del 02/10/2012 Ud. (dep. 09/11/2012 ) Rv. 253607

Imputato:

Romano). In materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di
droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo
bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova
decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può

elementi, tale conclusione. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il
ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto
l’illiceità penale della detenzione dell’equivalente di 27,5 dosi di eroina
anche in considerazione della accertata incapacità economica
dell’imputato ai fini della costituzione di “scorte” per uso personale)
(Sez. 6, Sentenza n. 11025 del 06/03/2013 Rv. 255726 Imputato: De

Rosa e altro).
7.3.

Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal
ricorrente in sede di «identificazione» essa è inammissibile in quanto
non si confronta con le motivazioni rese dalla sentenza che di esse non
risulta fare uso, limitandosi a registrare l’opposizione del silenzio in sede
di convalida dell’arresto.

7.4.

Così, si pone nell’alveo di legittimità la sentenza impugnata,
allorquando desume senza vizi logici, la destinazione a terzi di almeno
parte della sostanza sequestrata sulla base dell’elevato numero di dosi
da essa ricavabili valorizzando – così avallando la prima ricostruzione quale ulteriore indizio di tale destinazione l’ingiustificata provenienza
della cospicua somma contante contestualmente sequestrata, rispetto
alla quale la prima sentenza – oltre al silenzio serbato dall’indagato aveva considerato – con incensurabile valutazione in fatto – le indagini
difensive inidonee a giustificare un tale significativo accumulo di denaro.

8. Deve darsi conto, al di là della sollecitazione difensiva, – da un lato
– degli effetti conseguenti alla intervenuta sentenza costituzionale n.
32/2014, versandosi nel caso in esame nella applicazione di una
fattispecie coinvolta da detta pronuncia, secondo la quale rivive l’ipotesi
di cui all’art. 73 co. V DPR n. 309/90 prevista anteriormente alla riforma
dichiarata costituzionalmente illegittima e che fissa per le sostanze
«leggere» la più favorevole forbice edittale compresa tra i sei mesi
ed i quattro anni di reclusione oltre la multa; – dall’altro – della modifica
intervenuta con il d.l. n. 146/2013 conv. con I.n. 10 del 2014 che, in
relazione alla fattispecie in esame, considerandola ipotesi autonoma e
5

comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri

non più circostanziale, ha fissato i limiti edittali tra un anno e cinque
anni di reclusione oltre la multa.
9. E’ compito del giudice comune – come non ha mancato di osservare la
citata sentenza costituzionale – individuare, alla stregua dei criteri fissati
dalla legge in ordine alla successione delle norme penali nel tempo
determinatasi a seguito dei predetti interventi costituzionali e legislativi,
quale sia la norma incriminatrice – ivi compreso il correlato trattamento

10.E l’individuazione della disposizione più favorevole al reo va operata con
riferimento al caso concreto, confrontando i risultati che deriverebbero
dalla applicazione delle due normative che si sono succedute (Sez. 1,
Sentenza n.

2336

del

18/05/1994 Rv. 198187, Arata;

Sez.

6,

Sentenza n. 11549 del 02/10/1998 Rv. 213030, Arcidiacono; Sez. 6,
Sentenza n. 3560 del 29/09/2000 Rv. 218056, Grillo).
11. Non v’è dubbio che, nella specie, sia la rivivente formulazione dell’art.
73 co. V DPR n. 309/90 ad essere – ai sensi dell’art. 2 co. IV c.p. concretamente più favorevole al ricorrente in ragione del ridotto limite
edittale previsto per le droghe «leggere».
12. Essendosi determinato nella specie il trattamento sanzionatorio
discostandosi dal minimo edittale previsto dalla norma nel frattempo
dichiarata incostituzionale, la rideterminazione della pena in base alla
predetta più favorevole ipotesi comporta una valutazione di merito che
deve essere demandata al giudice di rinvio.
13. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla
determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad
altra sezione della Corte di appello di Roma. Nel resto il ricorso deve
essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e
rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio
sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 8.4.2014.

sanzionatorio – da applicare nel caso concreto.

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