Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19247 del 07/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19247 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TUCCIO COSIMO nato il 26/11/1955 a CAULONIA
avverso la sentenza del 19/04/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
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Data Udienza: 07/02/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Reggio
Calabria confermava la sentenza con cui il tribunale di Locri, in data
13.4.2010, aveva condannato Tuccio Cosimo alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, n. 2 e n. 7, c.p., in
rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento
alla ritenuta sussistenza del reato in questione e delle circostanze
aggravanti. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il
ricorrente propone una mera e del tutto generica rivalutazione del
compendio probatorio operata dal giudice di secondo grado, non
consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di
legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e
considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il
compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è
quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di
merito ai fini della decisione (cfr.
ex plurimis,
Cass., sez. VI,
22/01/2014, n. 10289). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la
condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della
cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente
inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere
quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.
chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,