Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19246 del 08/04/2014

Penale Sent. Sez. 6 Num. 19246 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
X.Y.
avverso la sentenza n. 875/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
21/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 14V-0 tililitt45 ko519
che ha concluso per jutMt 49. 41-02M5.0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 21.9.2012 la Corte di appello di Bologna – a seguito di
gravame interposto dall’imputato X.Y.  avverso la sentenza
emessa il 29.10.2007 dal G.U.P. del Tribunale di Modena – ha

colpevole dei reati di calunnia e cessione e detenzione di stupefacenti, e
condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo con unico ed articolato motivo violazione degli
artt. 63,191 c.p.p., 51, 49, 99 e 62 bis c.p., essendosi utilizzata la
deposizione di Z.W.  affetta da inutilizzabilità patologica siccome
inquadrabile nell’ambito dell’art. 63 c.p.p. e non potendosi superare la
relativa eccezione difensiva con il riferimento alla accettazione del rito
abbreviato. Inoltre, non era stato considerato che l’imputato aveva
commesso il fatto quale «longa manus» della polizia giudiziaria e,
pertanto, in adempimento di un dovere. In ogni caso, trattavasi – in
relazione alla calunnia – di un reato impossibile ai sensi dell’art. 49 c.p.
avendo i presunti calunniati ammesso di aver acquistato lo stupefacente
per uso comune dal Q.J. . Né potevasi attribuire univocamente al
ricorrente la cessione del panetto di 97 grammi, potendo essa essere
ascritta all’autonoma determinazione dello stesso Q.J. o a varianti
dell’ultima ora. Né poteva applicarsi la continuazione tra gli episodi sub
A) e B) in ragione dell’acclarata contestualità e della unificazione delle
sostanze a fini sanzionatori, come pure doveva mitigarsi l’apporto
sanzionatorio per la continuazione in ragione di tale unicità. Infine,
errato era il convincimento circa l’omesso conteggio della recidiva come
pure quello che aveva determinato l’esclusione delle attenuanti
generiche.
3. Il ricorso è solo in parte fondato.
4. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Z.W. , il
motivo è manifestamente infondato sull’assorbente considerazione
secondo la quale non si tiene conto della ampia motivazione resa della
conforme sentenza di primo grado che ineccepibilmente ha escluso la
ricorrenza di qualsiasi elemento indiziante nei confronti del Z.W. che
potesse indurre una sua diversa posizione dichiarativa.

1

confermato detta sentenza con la quale l’imputato è stato ritenuto

5. Anche la dedotta sussistenza della ipotesi scriminante è inammissibile
per analoga genericità rispetto alla motivazione che ha escluso in capo
all’imputato un ruolo di «infiltrato» della polizia, piuttosto
evidenziando come l’imputato abbia approfittato del suo ruolo di
informatore per orchestrare la calunnia ascrittagli.
6.

Anche l’ipotizzata impossibilità del delitto di calunnia è del tutto
genericamente prospettata in fatto, ribadendosi dalla sentenza la già

delle concrete articolazioni della condotta accertata a suo carico con
particolare riguardo all’occultamento del panetto di hashish nella vettura
di coloro che successivamente, su sua iniziativa, furono tratti in arresto.
7.

Inammissibile censura all’esercizio dei poteri discrezionali è quella
afferente al diniego delle attenuanti generiche, privo di vizi logici e
giuridici, sulla base della gravità dei fatti ed alla personalità del
ricorrente desunta dai plurimi precedenti penali.

8.

Quanto alla recidiva è esatta la censura circa l’erroneità dell’assunto
secondo il quale essa non sarebbe < entrata in gioco» posto, invece,
che essa ha comportato un aumento pari a mesi due di reclusione.

8.1. Ed in tema di recidiva facoltativa, incombe sul giudice uno specifico
dovere di motivazione, sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la
rilevanza della stessa (Sez. 6, Sentenza n. 16244 del 27/02/2013 Rv.
256183 Imputato: Nicotra).
8.2.

Cosicchè l’errata considerazione della ininfluenza della recidiva e
l’omessa valutazione della doglianza in ordine alla sua ingiustificata
applicazione, obiettivamente emergente dalla prima sentenza, comporta
l’annullamento sul punto senza rinvio, potendosi elidere – ex art. 620
lett. I) c.p.p. – da parte di questa Corte l’incremento suddetto e
rideterminandosi la pena in anni due e mesi quattro e gg. venti di
reclusione.

9.

Del tutto generica ed in fatto, infine, è la deduzione in ordine alla
riconosciuta continuazione tra i due distinti e separati episodi sub A) e
B).

10.Inincidente sulla determinazione della pena è l’intervenuta sentenza
costituzionale n. 32/2014, siccome nella specie la pena è stata calcolata
sulla pena base per il più grave reato di calunnia. Invero, questa Corte
ha affermato che il principio dell’applicazione della disciplina più
favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento
sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
2

esclusa qualità di «infiltrato» del ricorrente e non tenendo conto

in relazione alle “droghe leggere”, ed il conseguente dovere di
rideterminare la pena, non opera quando gli stessi costituiscono reatisatellite, perché, nell’istituto della continuazione, una volta individuata la
“violazione più grave”, i reati meno gravi perdono la loro autonomia
sanzionatoria e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie
concorrenti (Sez. VI, Sentenza n. 12727 del 6 marzo 2014, Rubino ed
altri, non massimata).

con la rideterminazione della pena nei termini sopradetti. Nel resto il
ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva /
che esclude, e ridetermina la pena in anni due, mesi quattro e gg. venti
di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 8.4.2014.

11. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla recidiva

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