Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19244 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19244 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GURNARI EMILIANO N. IL 19/02/1978
avverso la sentenza n. 1214/2007 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 06/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. li; to (4.( al :16e35.0
che ha concluso per j‘gm Alae_AmLAM €u. fitmAìo 4.,ak oczAte”,
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Data Udienza: 08/04/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 6.2.2013 la Corte di appello di Reggio Calabria – a
seguito di gravame interposto dall’imputato GURNARI Emiliano avverso
la sentenza emessa il 9.11.2006 dal Tribunale di Reggio Calabria – in
riforma di detta sentenza, riconosciuta l’ipotesi lieve ex art. 73 co. V

6,5 di hashish, rideterminava la pena inflitta.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo con unico motivo violazione dell’art. 73 co.
ibis) d.p.r. n. 309/90 e degli artt. 192 e 533 co. 1 c.p.p. per aver
violato la regola dell’onere probatorio incombente sull’accusa in ordine
alla destinazione a fini di spaccio dello stupefacente avendo ritenuto
sussistente la presunzione «juris tantum>> al riguardo poggiante sul
plateale ed ingiustificato superamento della soglia prevista, in presenza
di un’unica circostanza indiziante costituita dalla detenzione di
complessivi 120 grammi di stupefacente, compatibile con una riserva di
lungo periodo.

3.

Il ricorso è infondato.

4.

In materia di stupefacenti, il considerevole numero di dosi ricavabili ben
può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso
non esclusivamente personale. (Nella specie, trattavasi di 50,360
grammi di hashìsh da cui erano ricavabili circa 2033 dosi medie singole)
(Sez. 3, Sentenza n. 43496 del 02/10/2012 Rv. 253607 Imputato:
Romano); ancora, il considerevole numero di dosi ben può essere
ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non
esclusivamente personale. (In applicazione del principio, la Corte, in
relazione ad un quantitativo di 88 grammi netti di marijuana, da cui
erano ricavabili circa 200 dosi di sostanza drogante, ha valorizzato i dati
della degradabilità della sostanza per la volatilità del principio attivo
della canapa indiana e del tempo necessario all’imputato, circa due
mesi, per esaurirla da solo) ( Sez. 6, Sentenza n. 9723 del 17/01/2013
Rv. 254694 Imputato: Serafino).

5. Cosicchè correttamente la sentenza impugnata ha desunto la
destinazione dei complessivo quantitativo di droga

detenuto

dall’imputato per fini non esclusivamente personali dal superamento
oltre undici volte del limite massimo stabilito dal D.M. 11 aprile 2006,

DPR n. 309/90 in relazione alla detenzione di gr. 121 di marijuana e gr.

nella specie di 5810 mg di principio attivo ( per complessive 230 circa
dosi commerciali singole), desumendosi dalla prima sentenza – che con
quella gravata conforme si fonde – che detto stupefacente fu ritrovato in
diverse quantità in diverse parti dell’abitazione dell’imputato ed in vario
modo occultato.
6.

Deve darsi conto d’ufficio – da un lato – degli effetti conseguenti alla
intervenuta sentenza costituzionale n. 32/2014, versandosi nel caso in
esame nella applicazione di una fattispecie coinvolta da detta pronuncia,

prevista anteriormente alla riforma dichiarata costituzionalmente
illegittima e che fissa per le sostanze <> la più favorevole
forbice edittale compresa tra i sei mesi ed i quattro anni di reclusione
oltre la multa; – dall’altro – della modifica intervenuta con il d.l. n.
146/2013 conv. con I.n. 10 del 2014 che, in relazione alla fattispecie in
esame, considerandola ipotesi autonoma e non più circostanziale, ha
fissato i limiti edittali tra un anno e cinque anni di reclusione oltre la
multa.
7. E’ compito del giudice comune – come non ha mancato di osservare la
citata sentenza costituzionale – individuare, alla stregua dei criteri fissati
dalla legge in ordine alla successione delle norme penali nel tempo
determinatasi a seguito dei predetti interventi costituzionali e legislativi,
quale sia la norma incriminatrice – ivi compreso il correlato trattamento
sanzionatorio – da applicare nel caso concreto.
8. E l’individuazione della disposizione più favorevole al reo va operata con
riferimento al caso concreto, confrontando i risultati che deriverebbero
dalla applicazione delle due normative che si sono succedute (Sez. 1,
Sentenza n.

2336

del

18/05/1994 Rv. 198187, Arata;

Sez.

6,

Sentenza n. 11549 del 02/10/1998 Rv. 213030, Arcidiacono; Sez. 6,
Sentenza n. 3560 del 29/09/2000 Rv. 218056, Grillo).
9. Non v’è dubbio che, nella specie, sia quella introdotta dal D.I. n.
146/2013 la più favorevole che, introducendo una fattispecie autonoma
ed in base ai relativi limiti edittali, fa considerare la sopravvenuta
estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale alla data del
5.2.2014.
10. La sentenza , in assenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., deve
pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per
prescrizione.

P.Q.M.
2

secondo la quale rivive l’ipotesi di cui all’art. 73 co. V DPR n. 309/90

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso in Roma, 8.4.2014.

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