Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19244 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19244 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLI MARIO nato il 04/08/1956 a VAL DI NIZZA

avverso la sentenza del 25/01/2017 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Milano applicava nei confronti di Castelli Mario, in relazione al reato in
rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

punto dì qualificazione giuridica del fatto, in quanto il giudice procedente
non ha riconosciuto l’attenuante del risarcimento del danno, ma solo le
attenuanti generiche.
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi

manifestamente infondati. Ed invero nel procedimento dì applicazione
della pena su richiesta delle parti (art. 444 e ss. c.p.p.), queste ultime
non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta dì patteggìamento formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non
può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena,
infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa
prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge (cfr.,
ex plurimis, Cass., sez. II, 14/01/2009, n. 5240).
Nel caso in esame, come si evince agevolmente dalla lettura della
motivazione, l’accordo intervenuto tra le parti non ha avuto ad oggetto
anche il riconoscimento dell’ulteriore attenuante del risarcimento del
danno.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge, in

e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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