Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19243 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19243 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONO MARIO N. IL 21/02/1978
avverso la sentenza n. 1784/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VAD
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che ha concluso per .0 a-~ht-42_,AmAAY0 Cs4.4 fuL4ApPo fta,,u.4)frerstuxtkih41-t 44.,k4,…k.~..(A ettjA)Q.- you-e_ 9.2,tre ta(

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 08/04/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 11.4.2013 la Corte di appello di Palermo – a seguito di
gravame interposto dal P.G. avverso la sentenza assolutoria emessa il
22.1.2010 nei confronti di BONO Mario dal Tribunale di Castelvetrano –

dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 73 DPR n. 309/90 per
detenzione di hashish, riconosciuta l’ipotesi lieve, condannandolo a pena
di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo con unico motivo contraddittorietà ed illogicità
della motivazione e violazione di legge in ordine alla negata destinazione
personale dello stupefacente desunta dalle sue modalità di detenzione e
dalla illogica attribuzione di altri cinque grammi di stupefacente presso
l’abitazione, occupata anche da altri familiari conviventi stante il suo
ritrovamento in una stanza non occupata dall’imputato.
3. Il ricorso è infondato.
4.

In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione
della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della
immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito
tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto,
secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità
soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della
motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 44419 del 13/11/2008 Rv. 241604
Imputato: Perrone).

5. La Corte di merito, senza vizi logici, ha superato persuasivamente la
precedente decisione assolutoria – che aveva ritenuto di non potere
escludere la destinazione al consumo personale della droga rinvenuta e
limitata a quella rinvenuta sulla persona del ricorrente – innanzitutto
considerando che anche questa ( pari a complessivi gr. 1,58) , al
momento del controllo nell’autovettura da lui occupata, si presentava in
parte riposta in un calzino ed in parte in mano con dose spezzettata,
circostanza che induce comunque una parziale destinazione a terzi;
inoltre, attribuendo all’imputato anche quella di maggiore consistenza (
pari a gr. 5,80) rinvenuta nell’appartamento da lui abitato, ancorchè
nascosta sotto l’armadio dei propri genitori; valorizzando – infine – il

1

ha riformato detta sentenza affermando la penale responsabilità

possesso della somma di 90,00 euro da parte del ricorrente, disoccupato
impossidente e quindi privo di qualsiasi lecita giustificazione.
6.

Deve darsi conto d’ufficio – da un lato – degli effetti conseguenti alla
intervenuta sentenza costituzionale n. 32/2014, versandosi nel caso in
esame nella applicazione di una fattispecie coinvolta da detta pronuncia,
secondo la quale rivive l’ipotesi di cui all’art. 73 co. V DPR n. 309/90
prevista anteriormente alla riforma dichiarata costituzionalmente

forbice edittale compresa tra i sei mesi ed i quattro anni di reclusione
oltre la multa; – dall’altro – della modifica intervenuta con il d.l. n.
146/2013 conv. con I.n. 10 del 2014 che, in relazione alla fattispecie in
esame, considerandola ipotesi autonoma e non più circostanziale, ha
fissato i limiti edittali tra un anno e cinque anni di reclusione oltre la
multa.
7.

E’ compito del giudice comune – come non ha mancato di osservare la
citata sentenza costituzionale – individuare, alla stregua dei criteri fissati
dalla legge in ordine alla successione delle norme penali nel tempo
determinatasi a seguito dei predetti interventi costituzionali e legislativi,
quale sia la norma incriminatrice – ivi compreso il correlato trattamento
sanzionatorio – da applicare nel caso concreto.

8.

E l’individuazione della disposizione più favorevole al reo va operata con
riferimento al caso concreto, confrontando i risultati che deriverebbero
dalla applicazione delle due normative che si sono succedute (Sez. 1,
Sentenza n.

2336

del

18/05/1994 Rv. 198187, Arata;

Sez.

6,

Sentenza n. 11549 del 02/10/1998 Rv. 213030, Arcidiacono; Sez. 6,
Sentenza n. 3560 del 29/09/2000 Rv. 218056, Grillo).
9.

Non v’è dubbio che, nella specie, sia la rivivente formulazione dell’art.
73 co. V DPR n. 309/90 ad essere – ai sensi dell’art. 2 co. IV c.p. concretamente più favorevole al ricorrente in ragione del ridotto limite
edittale previsto per le droghe «leggere».

10. Nondimeno, essendosi determinato il trattamento sanzionatorio sulla
base del minimo edittale previsto dalla norma nel frattempo dichiarata
incostituzionale, la rideterminazione della pena in base alla predetta più
favorevole ipotesi può essere compiuta – ai sensi dell’art. 620 lett. I)
c.p.p. – da questa stessa Corte e fissata in mesi sei di reclusione ed
euro 1.032 di multa.
11. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla
determinazione della pena e rideterminandosi questa nella misura finale
appena detta. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

2

illegittima e che fissa per le sostanze «leggere» la più favorevole

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura
della pena, che ridetermina in mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di
multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, 8.4.2014.

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