Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19243 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19243 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BEVILACQUA SANDRO nato il 10/10/1983 a REGGIO CALABRIA
SURACE ROCCO nato il 03/04/1985 a GIOIA TAURO

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Reggio
Calabria confermava la sentenza con cui il tribunale di Reggio Calabria,
in data 6.5.2016, aveva condannato Bevilacqua Sandro e Surace Rocco,
ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reatì loro in
rubrica ascritti.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono

l’annullamento, hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione
entrambi gli imputati, lamentando violazione di legge e vizio di
motivazione, con riferimento al percorso argomentativo seguito dal
giudice dì appello, ritenuto inadeguato a rappresentare le ragioni su cui
si fonda la decisione assunta.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, essendo fondati su motivi del
tutto generici, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare,
in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui
bisogna attenersì nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo
atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,

“i motivi, con

l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591, co. 1,
lett.

c),

c.p.p.,

determina,

per

l’appunto,

l’inammissibilità

dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv.
242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna di ciascun
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente dì ritenere questi ultimi
immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende.

7

Così deciso in Roma il 7.2.2018.

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