Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19242 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19242 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DHAHER SAID nato il 15/07/1974

avverso la sentenza del 05/07/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma
riformava solo parzialmente in senso favorevole al reo la sentenza con
cui il tribunale di Roma, in data 2.4.2014, aveva condannato Dhaher
Said alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica
ascrittigli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla
affermazione di responsabilità ed alla entità della pena inflitta.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo fondato su motivi del
tutto generici, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare,
in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui
bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo
atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,

“i motivi, con

l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591, co. 1,
lett.

c),

c.p.p.,

determina,

per

l’appunto,

l’inammissibilità

dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv.
242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.

2.

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