Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19241 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19241 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TELLA FERDINANDO nato il 04/09/1973 a SAN CIPRIANO D’AVERSA

avverso la sentenza del 27/02/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli
riformava parzialmente in senso favorevole al reo la sentenza con cui il
tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 17.6.2010, aveva
condannato Di Tella Ferdinando alla pena ritenuta di giustizia in
relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

tempestivo ricorso per cassazione il Di Tella, lamentando, con
riferimento all’unico reato per il quale la condanna è stata confermata:
1) violazione di norme processuali, con riferimento al disposto degli artt.
521 e 522, c.p.p.; 2) violazione di legge, in ordine alla omessa specifica
contestazione di una delle della circostanze aggravanti, di cui all’art.
625, c.p.; 3) omessa risposta alle questioni sollevate con i motivi di
appello ed inadeguata valutazione delle risultanze processuali.
3.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per

intervenuta estinzione per prescrizione del reato per cui si è proceduto.
Il termine di prescrizione del reato di cui si discute, infatti, pari, in
considerazione degli atti interruttivi del relativo decorso nel frattempo
intervenuti, nella sua massima estensione, a sette anni e sei mesi,
risulta perento, tenuto conto della data di commissione del fatto
(11.3.2008) e del periodo di sospensione del relativo decorso
(corrispondente a 270 giorni), il 27.6.2016.
Di conseguenza, in ossequio al principio della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p.,
applicabile anche nel giudizio di cassazione, non ricorrendo l’evidente
inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse dell’imputato,
incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate,
l’estinzione del reato di cui si discute per sopravvenuta prescrizione va
rilevata in questa sede, in essa assorbite, agli effetti penali, tutte le
ulteriori censure difensive (cfr. Cass., sez. VI, 26.3.2008, n. 21459, rv.
240066).
P.Q.M.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.
.

Il Presidente

Il Consigliere Esji sore

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