Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19240 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19240 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udienza: 08/04/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIRTI GIACOMO N. IL 12/04/1976
TACCHIN ANNA MARIA N. IL 19/04/1968
avverso la sentenza n. 1774/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
07/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \J d -c, e 40-tisg,y-A o
che ha concluso per kr 4
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 7.1.2013 la Corte di appello di Venezia – a seguito di
gravame interposto dagli imputati BIRTI Giacomo e TACCHIN Anna
Maria avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data

pena inflitta ai predetti imputati, confermando la responsabilità penale in
ordine ai delitti di cui all’art. 73 DPR n. 309/90 loro rispettivamente
ascritti.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati a
mezzo del rispettivo difensore.
3. Nell’interesse di BIRTI Giacomo si deduce inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale e dell’art.192 c.p.p. in ordine alla
valutazione della prova, mancanza e manifesta illogicità della
motivazione. In particolare – producendosi il certificato penale
dell’imputato dal quale si dedurrebbe la sua qualità di assuntore di
sostanza stupefacente – la Corte territoriale non avrebbe considerato i
motivi di appello in ordine alla destinazione personale dello stupefacente
in assenza di prove circa la destinazione allo spaccio.
4.

Nell’interesse di TACCHIN Annamaria si deduce lo stato di
tossicodipendenza della ricorrente all’epoca dei fatti e la riconducibilità al
solo convivente LIONELLO Paolo dello stupefacente rinvenuto presso
l’abitazione nonché l’assenza dalle captazioni tra la ricorrente e la
STEFANI di conversazioni riconducibili ai traffici di droga come pure dai
servizi di ocp. In ogni caso, si tratterebbe di una vicenda riconducibile
all’ipotesi attenuata ex art. 73 co. V DPR n. 309/90. Si deduce, infine,
l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio rispetto ai più gravati
coimputati.

5. Il ricorso nell’interesse di BIRTI Giacomo è inammissibile in quanto,
attraverso il motivo formalmente azionato, deduce una rivalutazione in
fatto del compendio probatorio volta al riconoscimento della esclusiva
destinazione personale dello stupefacente.
6. In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione
della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della
immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito
tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto,
secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità

1

11.12.2002 – in parziale riforma di detta sentenza ha rideterminato la

soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della
motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 44419 del 13/11/2008 Rv. 241604
Imputato: Perrone).

7. Nella specie, l’accusa rivolta al ricorrente di aver ripetutamente
acquistato e detenuto quantitativi settimanali di eroina variabili da 5 a
20 grammi alla volta a fini di spaccio è incensurabilmente giustificata
dalle captazioni dei rapporti con il suo fornitore DAINESE e dalle esplicite

volte, quantitativi di droga da dieci a venti grammi a volta. E la sentenza
impugnata – senza vizi logici – conferma, rinviando al primo
accertamento, la destinazione a terzi dello stupefacente acquistato in
considerazione dei quantitativi di sostanza accumulata ( osserva la
prima sentenza, anche in un ristretto lasso temporale pari a 40 giorni v. pg. 11) e delle condizioni economiche del prevenuto che non gli
potevano consentire un reiterato acquisto se non con i proventi delle
illecite vendite.
8. Quanto alla TACCHIN il ricorso è analogamente inammissibile in ragione
della deduzione in fatto che lo sorregge in ordine al suo personale
coinvolgimento nei traffici realizzati con il suo convivente LIONELLO.
Coinvolgimento che la sentenza di primo grado, alla quale la sentenza
impugnata rinvia, desume senza vizi sia dall’episodio del suo arresto del
3.2.1999 per la detenzione di grammi 19.20 di eroina ed in
rinvenimento presso l’abitazione del LIONELLO di altri quantitativi di
droga con materiale idoneo alla pesatura e confezionamento oltre la
significativa somma di oltre due milioni di lire, sia dalle captazioni che
documentano i rapporti continuativi tra la TACCHIN e la STEFANI,
fornitrice della prima di quantitativi di eroina pari a venti grammi alla
volta, che unitamente al LIONELLO erano poi ceduti a numerosi soggetti
indicati nel capo di imputazione ( v. pg 11 e sg. della sentenza di primo
grado) , come pure – dopo l’arresto della STEFANI – dai contatti della
TACCHIN con la nuova coppia di fornitori CASOTTO-PELIZZA che
documentavano il prosieguo della attività di spaccio della coppia
LIONELLO-TACCHIN.
9. Anche la deduzione relativa all’omesso riconoscimento dell’ipotesi ex art.
73 cc. V d.p.r. n 309/90 è del tutto generica rispetto alla motivazione
resa dalla sentenza che fa leva sulle non modeste quantità trattate e
sulla considerevole durata della lucrosa attività.

2

dichiarazioni di questi di aver fornito al ricorrente, per tre o quattro

10.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima
equo determinare di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 8.4.2014.

spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in favore

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