Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19240 del 07/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19240 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MADERA ANTONIO nato il 31/07/1964 a PALMA CAMPANIA
avverso la sentenza del 23/11/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 07/02/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli
confermava la sentenza con cui il tribunale di Nola, in data 19.5.2014,
aveva condannato Madera Antonio alla pena ritenuta di giustizia ed al
risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte
civile„ in relazione ai reati in rubrica ascrittigli
2.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
affermazione di responsabilità del prevenuto, alla configurabilità dei reati
per cui si è proceduto ed al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo fondato su motivi del
tutto generici, in quanto meramente reiterativi delle doglianze
rappresentate in appello e puntualmente disattese dalla corte
territoriale, con la cui motivazione, in realtà, il ricorrente non si
confronta.
Va, peraltro, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi si limitino a lamentare, come nel caso in esame, l’omessa
valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle richieste articolate
con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza
indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione
delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il
sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da
sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n.
35964, rv. 264879).
Quanto al motivo riguardante le attenuanti generiche, correttamente la
corte territoriale ha concluso, per il rigetto della richiesta, fondando la
sua decisione sulla gravità dei fatti e sulla intensità del dolo,
conformemente all’orientamento dominante nella giurisprudenza di
legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo
r
sulla base dei precedenti penali o della gravità della condotta illecita
posta in essere (cfr.,
ex plurimis,
Cassazione penale, sez. IV,
28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv.
256172).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.
Il Consigliere Esten re
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle