Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19239 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19239 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CINQUE MARIO nato il 14/05/1978 a NAPOLI

avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1.

Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli

confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Napoli Nord, in data 15.7.2016, aveva condannato
Cinque Mario alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in
rubrica ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine
all’affermazione di responsabilità del prevenuto ed alla configurabilità dei
reati di cui si discute.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente propone
una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio
operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede,
stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si
demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione
degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Va, inoltre, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice
dell’appello, delle richieste articolate con il relativo atto di gravame,
rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di
consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono
irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto
di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr.,

ex plurimis, Cass.,

sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
(

e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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