Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19238 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19238 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINICHINO LUIGI nato il 11/07/1983 a TORRE DEL GRECO

avverso la sentenza del 20/11/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli
confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 5.3.2014,
aveva condannato Minichino Luigi alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione al reato ex art. 496, c.p., in rubrica ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

lamentando omessa motivazione, non avendo il giudice di secondo grado
fornito compiuta risposta ai rilievi difensivi formulati con l’atto di
appello, che è stato allegato al ricorso.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo fondato su motivi del
tutto generici, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare,
in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui
bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo
atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,

“i motivi, con

l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591, co. 1,
lett.

c),

c.p.p.,

determina,

per

l’appunto,

l’inammissibilità

dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv.
242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
Né ovviamente a sanare la suddetta genericità, assume valore decisivo
l’allegato atto di appello, con l’indicazione delle relative doglianze, alle
quali la corte territoriale ha fornito risposta, con motivazione che, per
l’appunto, non ha formato oggetto di specifica critica in sede di ricorso.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7.2.2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA