Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19237 del 07/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19237 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TUNDE WILLIAMS nato il 15/02/1981
avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 07/02/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli
confermava la sentenza con cui il tribunale di S. Maria Capua Vetere, in
data 6.6.2016, aveva condannato Williams Tunde alla pena ritenuta di
giustizia in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: 1) alla
inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte
territoriale; 2) alla mancata concessione delle attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza; 3) alla eccessiva
severità del trattamento sanzionatorio inflitto.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile
Con esso, infatti, il ricorrente propone, in termini assolutamente
generici, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non
consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di
legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e
considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il
compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è
quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di
merito ai fini della decisione (cfr.
ex plurimis,
Cass., sez. VI,
22/01/2014, n. 10289).
Inammissibile, perché attinente al merito del trattamento sanzionatorio,
appare, infine, il secondo motivo di ricorso, a fronte di una esaustiva
motivazione, con cui il ricorrente non si confrontA, nella quale la corte
territoriale correttamente giustifica l’entità della pena inflitta ed il
giudizio tra attenuanti generiche ed aggravanti, operato in termini di
equivalenza, alla luce della gravità dei fatti e delle plurime condanne
riportate dal ricorrente, conformemente, dunque, ai parametri fissati
dall’art. 133, c.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
i
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo
medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma dì euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.
P.Q.M.