Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19236 del 29/01/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19236 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAK CETIN CELAN N. IL 30/05/1953
SAK INCI N. IL 21/01/1958
avverso la sentenza n. 680/2007 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Q. Ci cd.”44,e e<4
che ha concluso per
toei.' 44 Ciefr../ Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. •-7 Data Udienza: 29/01/2014 /2.4,24, 0.44.4. À...t 2.0a.
1. Sak Cetin Cetal e Sak Inci , con un unico ricorso a firma del medesimo fiduciario
propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Reggio Calabria con la quale è stata data conferma alla decisione di condanna
emessa nei confronti dei predetti , quanto al primo per il reato di cui al Capo A
delle rubrica del PM ( associazione ex art 74 Dpr 309/90) nonché per quello di cui
al Capo B ( più tentativi di importazione di ingenti quantitativi di sostanza
stupefacente del tipo eroina e cocaina sanzionati ex art 56, 81 e 73 Dpr 309/90);
quanto alla seconda limitatamente all'accennato capo B.
2. La contestazione associativa muove da una più complessa ricostruzione
involgente diversi coimputati la quale ha dato riscontro alla presenza di una
associazione finalizzata all'importazione ed al traffico di sostanze dalla Turchia e
dalla Spagna , caratterizzata dalla presenza di due diverse cellule operative , la
prima in Calabria e la seconda, che qui primariamente interessa, in Lombardia.
Rispetto a tale ultima struttura, ritenuta stabile e organizzata , con un programma
finalizzato al traffico e ruoli suddivisi , l'organigramma riferito nelle due sentenza di
merito è composto dall'imputato, chiamato alla importazione della Turchia , al
Milan Affilio , gerente in Italia del traffico , Laudani Giuseppa e Danini Ermes ,
intermediari tra il Milan e il Sak , pronti ad assecondare le scelte del primo e a
favore i traffici del secondo in Italia , la Laudani in particolare mettendosi a
disposizione logisticamente anche in termini territoriali esondanti i confini di
riferimento della cellula lombarda. Il capo B riguarda uno dei viaggi finalizzati alla
importazione che videro protagonisti il ricorrente Sak Cetin , la moglie INCI e la
Laudani.
3. Tre i motivi di ricorso.
3.1 Con il primo si ribadisce l'eccezione di inutilizzabilità di alcune intercettazioni,
involgenti utenze estere senza che si sia provveduto alla necessaria rogatoria
internazionale. E vengono ribaditi i profili erroneità già segnalati a supporto
dell'appello e nuovamente veicolati verso la decisione assunta dalla Corte
territoriale, in ordine alla erronea interpretazione e alla nonriferibilità alla specie
degli orientamenti dettati in sede di legittimità con riferimento alle autorizzazioni di
intercettazione adottate e realizzate con la tecnica dell'istradamento, perno
fondamentale delle due decisioni di merito.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in
ordine alla ritenuta fattispecie associativa . Si contesta l'esistenza dei presupposti
costitutivi del reato, anche sotto il versante associativo , segnalandosi al fine che i
presunti consociati del ricorrente erano stati assolti ad eccezione della Laudani; la
assoluta brevità dell'arco temporale nel quale ha operato l'associazione ;
mancherebbero poi contatti con gli altri associati mentre quello relativo ai rapporti
con il Danini insufficientemente ricavato dalla intercettazione nel corso della quale
la Laudani comunica al ricorrente il nuovo numero telefonico del suddetto; il
contenuto delle telefonate non lascia pensare ad alcunchè di illecito né era
compito della difesa suggerire letture alternative ; la Laudani rende dichiarazioni
eteroaccusatorie nei confronti del Milan ma nulla afferma in punto al Sak; mancano
elementi per affermare che il ricorrente sarebbe un famoso narcotrafficante; i
viaggi della Laudani in Turchia sarebbero inoltre privi di rilievo e mancano gli
elementi per affermare che la stesa sarebbe stata utilizzata per contattare le varie
organizzazioni criminali interessate allo spaccio della sostanza importata dal
ricorrente . Manca dunque ogni approfindimento sia sull'effettivo contributo fornito
all'associazione , sia in ordine all'elemento soggettivo.
3.3 Con l'ultimo motivo si contesta , sempre per violazione di legge e difetto di
motivazione, la conferma della condanna relativa al capo B . La motivazione non reca alcuna valutazione concreta e specifica di tale capo e manca ogni
approfondimento sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo relativi alla
fattispecie in contestazione.
In ordine poi alla posizione della Sak lnci , la Corte trae motivo dalla natura
assertivamente fraudolenta dei rapporti tra la Laudani e il Sak , attribuendo un
significato arbitrario al viaggio operato nel luglio 2002 dalla Sak INci : il tutto
peraltro in ragione del tenore della intercettazione del 23 luglio 2002 , che riportata
integralmente non consente in alcun modo di ricavare le considerazioni esposte
dai giudici del merito a sostegno del ritenuto giudizio di responsabilità.
Considerato in diritto.
4. IL ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
5. L'intero gravame ha un contenuto sostanzialmente reiterativo dei profili di
contrasto alla decisione di primo grado sollevati con l'appello . Ciò a fronte di una
motivazione, quella di secondo grado, che con puntualità considera e supera, con
valutazioni corrette quanto al dato normativo applicato ed immuni da vuoti logici, i
motivi appello all'epoca articolati; motivazione con la quale il presente gravame
mostra di non confrontarsi criticamente , risultando ribadite con lo stesso mere
valutazioni teoriche travolte dalla puntualità dei rilievi indicati in senso contrario
dalla Corte distrettuale così da connotare definitivamente il ricorso in termini di
aspecificità e generalità delle doglianze .
6. In questa linea , immediata e per più versi motivata , appare la inammissibilità
del primo motivo. Alla genericità del rilievo ( si consideri che in ricorso la difesa si
sottrae assolutamente dall'evidenziare la rilevanza decisoria delle intercettazioni
ritenute inutilizzabili i per non essere state acquisite mediante rogatoria
internazionale t a fronte di un certamente più complesso substrato probatorio sul
quale complessivamente poggia la decisione impugnata e senza che tale onere
possa essere riversato, per quanto evidente , in via di surroga alla Corte di
legittimità) si aggiunge la aspecificità della doglianza la quale sfugge ad un
confronto con la decisione di secondo grado — di certo non ricavabile dalla
semplice trascrizione del tenore della stessa secondo una tecnica redazionale che
connota l'intero gravame — essendo limitata ad una mera ed esplicitata
riproposizione del motivo di appello senza alcuna ulteriore aggiunta utile a
considerare la motivazione assunta sul punto dalla Corte territoriale. E ciò innanzi
ad una motivazione che dà coerente e puntale spazio alla legittimità dell'iter
autorizzativo seguito per le captazioni relative alle quattro telefonate indicate in
ricorso , secondo la cd tecnica dell'istradamento ( idcst di quel!' accorgimento
tecnico che permette di identificare ex post il numero identificativo dell'utenza o
delle utenze italiane le cui conversazioni telefoniche vengono registrate ciò
partendo dalla conoscenza di un numero di utenza straniero con conseguente
autorizzazione della attività di intercettazione con riferimento a tutte le
comunicazioni e conversazioni in partenza da utenze italiane, ancora
indeterminate, e dirette verso quella utenza straniera, ovvero provenienti da tale
ultima ed in arrivo verso qualsiasi, ancora non identificata, utenza italiana) che la
giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto conforme a norma ( si veda da ultimo
tra le tante la sentenza nr 4398/11) senza che si riveli necessaria la rogatoria in
quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate
viene compiuta interamente sul territorio nazionale.
7. Ad una soluzione identica si perviene con riferimento alla valutazione associativa
legata alla posizione del Sak Cetin Celai.
La decisione impugnata prende in considerazione i singoli profili di contestazione
sollevati in appello . E risponde con assoluta puntualità e linearità logica - ricostruendo l'organigramma della cellula associativa in seno alla quale risultano
coinvolti il ricorrente, la Laudani , Milan Affilio e Danini Ermes ;
_segnalando i ruoli di pertinenza di ciascun sodale secondo compiti chiaramente definiti
in un ottica di reciproca consapevolezza destinati a fondersi nel quadro organizzativo
unitario tipico dell'associazione criminale, con il Sak chiamato a svolgere il ruolo di
fornitore e importare della sostanza, il Milan ( peraltro detenuto) interessato a gestire
in Italia il traffico con la sostanza importata dal primo, la Laudani quale trait d'union tra
i primi due grazie alla collaborazione del Danini ;
-evidenziando i diversi contatti , continuativi e stabili, tra i sodali ( dal giugno 2002 ai
primo mesi del 2003 , nei limiti di quanto intercettato ) legati dal denominatore dello
scopo illecito comunemente perseguito in un ambito di tempo che non puo' ritenersi
modesto nell'ottica dell'ipotesi di reato considerata e che si concretizzano
- nei viaggi della Laudani in Turchia per definire gli accordi relativi alla
importazione curata dal ricorrente su mandato del Milan ( due viaggi , uno dei
quali riscontrato oggettivamente dall'esito delle indagini , l'altro emergente dalle
dichiarazioni autoaccusatorie della Laudani )
nel supporto logistico e materialmente collaborativo garantito dalla Laudani al
Sak in occasione del viaggio in Italia della moglie del ricorrente ( fatto di cui al
capo B) chiaramente funzionale ad una importazione per come adeguatamente
comprovato dalla natura dei traffici correnti tra il Cetin e la Laudani, dalla
preoccupazione esposta al marito dalla moglie in ragione di un controllo della
PG e dal tenore delle rassicurazioni offerte dal marito, tutto fatto oggetto delle
captazioni richiamate in sentenza;
-dando spazio alla consapevolezza delle reciproche posizioni all'interno del medesimo
nucleo organizzativo e associativo , in particolare , quanto al Sak , oltre che per
quanto sopra con riferimento alla Laudani , anche in relazione al Milani, che
considerava il suo interlocutore effettivo - si vedano le conversazioni richiamate a
pagina 19- ed al Danini ( inequivoca la comunicazione che la Laudani rende del
numero telefonico del Danini al Sak , non altrimenti motivata se non dai contatti illeciti
che legavano i tre nei comuni progeti di importazione e collocazione in Italia della
sostanza stupefacente ;
- rimarcando la natura illecita dei colloqui tra la Laudani e il Danini in punto ai traffici
garantiti dalle forniture del Sak ( si veda la conversazione richiamata a pagina 21, III
capoverso) nonché la stessa disponibilità mostrata dalla Laudani nei confronti del
sodale a fungere da presupposto logistico utile anche per i contatti diversi
immediatamente legati alla cellula lombarda( per quanto già detto in occasione della
venuta in Italia della INCI e in conisderazione dello scambio di notizie legate alla non
disponibilità di soldi della cellula calabrese: si cfr la telefonata del 23 luglio).
La sentenza contiene dunque, per come emerge con evidenza, una puntuale risposta
su tutti gli elementi indicati a supporto della contestazione associativa siccome
contrastati con l'appello , delineando la presenza di un vincolo associativo
caratterizzato da una adeguata continuità dei contatti tra i sodali e colorato da un
programma associativo indeterminato destinato a superare il quadro delineato delle
singole e atomistiche importazioni immediatamente programmate nonchè da una
stuttura logistica e soggettiva definita dalla presenza di ruoli assolutamente delineati
nella piena consapevolezza reciproca del comune intento illecito che caratterizzava le
diverse condotte. Argomentare questo che finisce per denunziare la manifesta
infondatezza dei rilievi sottesi al gravame , ancora una volta, peraltro , privi di un
confronto immediato con le risposte fornite dalla Corte territoriale perché meramente
reiterativo dei temi introdotti con l'appello e di considerazioni teoriche tutte superate , sia sul piano oggettivo e che su quello inerente l'elemento soggettivo del reato
contestato , dalle valutazioni operate in sentenza.
8. E' del pari inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso. La Corte coerentemente
fonda la responsabilità ascritta ai due ricorrenti in ragione del risultato delle
intercettazioni e del servizio di osservazione reso dalla PG in occasione del viaggio
operato dalla INCI nel luglio del 2002 sempre in una ottica legata all'importazione di
sostanza stupefacente per conto del marito . Chiaro in tal senso il dipanarsi dei
contatti con la Laudani prima del detto viaggio ( con la sodale che si mette a
disposizione per ricevere la moglie del ricorrente ) , il successivo supporto garantito
alla stessa INCi una volta arrivata in Italia ( cristallizzato dal servizio di osservazione) ,
la natura illecita del viaggio nel quadro delle tipiche attività che caratterizzavano i
rapporti tra i soggetti interessati ( Laudani e Sak Cetin) destinato a dare luce, per
quanto già sopra anticipato , alle interlocuzioni captate tra i due ricorrenti sopra
richiamate.
Da qui la genericità della contestazione mossa nell'interesse del Sak Cetin giacchè la
sentenza contiene con evidenza i supporti argomentativi posti alla base del reso
giudizio di responsabilità . Del pari emerge la inammissibilità della contestazione
mossa con riferimento alla INCI , integralmente legata al tenore della intercettazione
posta a supporto della decisione in parte qua , trascritta per intero , affermando
tuttavia apoditticamente che il contenuto del colloquio non darebbe spazio alla lettura
fornita dai Giudici del merito. Ciò quando, per come è noto, l'interpretazione del dato
oggetto di captazione può rilevare in sede di legittimità solo segnalando profili di
manifesta illogicità della lettura resa dalla Corte territoriale o la completa distonia tra
quanto trascritto nei colloqui e quanto segnalato in sentenza : profili questi tutt'altro
che presenti nel ricorso che occupa che piuttosto, sostanziandosi esclusivamente in
una mera trascrizione integrale del colloquio intercettato , risulta esclusivamente
assumere il significato di un indebito invito alla Corte ad una rivalutazione del dato
certamente estranea al perimetro cognitivo di pertinenza del giudizio di legittimità.
9. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 ciascuno in favore
della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso HZ gennaio 2014