Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19235 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19235 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGOSTINELLI DAMIANO N. IL 19/06/1963
avverso la sentenza n. 683/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. keZszb 15` e /pipa RA4
che ha concluso per d. 1,1
411 i.: CL

Udito, per la parte civile, l’Avv .
Uditi difensor Avv.

r. H GIAÒ–e-gra,

Data Udienza: 15/04/2014

FATTO E DIRITTO

Agostinelli Damiano ricorre avverso la sentenza 29.3.13 della Corte di appello di Ancona che ha
confermato quella in data 16.12.09 del Tribunale di Ancona-sezione distaccata di Jesi con la quale è
stato condannato, per il reato di cui all’art.624-bis c.p., riconosciute attenuanti generiche e concessi

risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) e c) c.p.p. per non avere i giudici territoriali valutato criticamente le dichiarazioni
della p.o. Fiorenza Vittoria, né l’esistenza di un palese contenzioso tra le parti.
Era stato infatti richiesto inopportunamente — assume la difesa dell’imputato – all’imputato un altro
assegno in garanzia e/o in pagamento — con sostituzione del vecchio assegno di 66.000,00 euro con
un altro di importo indefinito – e volendo l’Agostinelli valutare con calma la situazione per
verificare con la ditta Fiorenza la contabilità e avere — ove confermata la sua posizione di regolare
pagatore — la restituzione del vecchio assegno ormai ingiustificato, alla indisponibilità della p.o. a
restituire il titolo, e .
In ogni caso — conclude il ricorrente — la fattispecie era qualificabile ai sensi dell’art.392 c.p.,
proprio per l’assoluta incertezza fattuale, con conseguente improcedibilità per difetto di querela o,
in subordine, con riduzione della pena.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché tendente a
sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti — peraltro in modo non sufficientemente
specifico – alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito, sia perché manifestamente infondato.

i doppi benefici di legge, alla pena di mesi otto di reclusione ed e 400,00 di multa, oltre al

Con motivazione del tutto congrua ed ‘immune dai lamentati profili di illegittimità, la Corte
anconetana ha infatti evidenziato come la responsabilità dell’Agostinelli riposi sulle dichiarazioni
della p.o. Fiorenza Vittoria — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – , corroborate dalla
documentazione medica acquisita e dalle dichiarazioni degli altri testimoni esaminati.
E’ così risultato che l’odierno ricorrente aveva accumulato debiti verso la ditta Fiorenza quantificati

30.12.04 e dato in garanzia, con altro assegno di maggior importo, per cui Fiorenza Vittoria aveva
accettato di recarsi, la mattina dell’11.12.06, presso il box di rivendita dell’imputato per
consegnargli il ‘vecchio’ assegno e ricever. e il ‘nuovo’.
Senonchè — hanno sottolineato i giudici di appello — Agostinelli, con il pretesto di non ricordare
l’importo e di voler vedere il ‘vecchio’ titolo, nel momento in cui la Fiorenza aveva preso il
‘vecchio’ titolo dalla borsa, l’imputato glielo aveva tirato via, riuscendo a strapparne un pezzo,
usando quindi violenza alla donna per entrare in possesso dell’altro pezzo rimasto nel pugno chiuso
della p.o., riuscendo nell’intento, eccetto un piccolissimo lembo del titolo ( poi versato in copia agli
atti) che la Fiorenza era riuscita a trattenere per poi chiedere aiuto ai colleghi di lavoro
dell’Agostinelli i quali, esaminati sul punto, avevano finito con l’ammettere — hanno rimarcato i
giudici anconetani — di aver sentito e di aver visto la Fiorenza agitata,
consentendole di usare il telefono per una chiamata.
In tale situazione, del tutto correttamente non è stato ritenuto configurabile a carico dell’Agostinelli
il reato di cui all’art. 392 c.p. — proprio in assenza, per l’imputato, di plausibili ragioni per ottenere
la restituzione del titolo – , ben potendo peraltro il fatto — hanno non certo irragionevolmente
sottolineato da ultimo i giudici marchigiani — essere sussunto (in ragione delle documentate lesioni
prodotte alla donna dall’imputato con la sua condotta violenta) sotto la più grave previsione di cui
all’art.628 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

in € 85.000,00 e da ciò era derivata l’esigenza di sostituire l’assegno di 66.000,00 euro, datato

E 1.000,00.
L’imputato va da ultimo condannato alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio
dalla parte civile, che si reputa di dover liquidare in complessivi E 1.800,00, oltre accessori come
per legge.
P.Q.M.

della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di
parte civile, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 15 aprile 2014
N
IL COSIGLIERE
estensore
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IL PRESIDENTE

2

0,7.,

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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

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