Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19235 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19235 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OCHI ANIS nato il 15/04/1971

avverso la sentenza del 11/06/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

4

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma
confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 30.11.2009,
aveva condannato Ochi Anis alla pena ritenuta di giustizia, in relazione
al reato ex art. 495, c.p., in rubrica ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento
alla mancanza di risposta in ordine ad una specifica doglianza
prospettata in sede di appello, con riferimento allo stato di alterazione
psichica dell’imputato al momento del fatto.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, dovendosi ribadire il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il
ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare, come nel caso
in esame, l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle
richieste articolate con il relativo atto di gravame, rinviando
genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al
fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si
assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità,
dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex
plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

Così deciso in Roma il 7.2.2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA