Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19234 del 16/03/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19234 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DE VITIS MAURILIO, nato il 24/05/1965, contro la sentenza del 26/10/2015
della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carmine
Stabile, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Savoia, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso
FATTO e DIRITTO
1. Maurilio De Vitis – condannato per il delitto di riciclaggio di una Fiat Panda
– ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo i
seguenti motivi:
1.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 648 BIS COD. PEN.:

il difensore sostiene che gli

elementi probatori in atti non erano sufficienti per far ritenere la colpevolezza
dell’imputato in ordine al reato contestato, bensì, al più, del solo reato di
ricettazione;
1.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte concesso le
suddette attenuanti pur sussistendone i presupposti.

Data Udienza: 16/03/2017

2. Il ricorso è inammissibile posto che:
Ad 1.:

Questa Corte osserva che le questioni dedotte con il presente ricorso

hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuali in entrambi i gradi del
giudizio di merito (cfr pag. 1 ss sentenza impugnata in cui la Corte riporta i
motivi di appello identici a quelli riproposti in questa sede), alle quali la Corte
territoriale, dopo avere ricostruito i fatti ha dato una congrua risposta sulla base
di puntuali riscontri di natura fattuale e logica (pag. 2 ss della sentenza
impugnata), disattendendo, quindi, la tesi difensiva dell’imputato riproposta in

l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 3) secondo la quale
l’imputato non poteva essersi accorto che il numero del telaio era stato sostituito
(il che, secondo l’assunto difensivo, escluderebbe la sua responsabilità per il
reato di riciclaggio), va letta in uno con quanto accertato dal primo giudice il
quale, in realtà, aveva preso in esame la suddetta tesi difensiva, ma per
confutarla e sostenere, sulla base di precisi dati cronologici e fattuali che la
vettura era stata sottoposta alle operazioni di riciclaggio (compresa la
sostituzione del numero di telaio) «proprio nell’officina del De Vitis ed ad opera
dello stesso imputato, ovviamente su commissione del Liuzzi, che così intendeva
“rinnovare” il proprio veicolo sostituendolo con altro in migliori condizioni sulla
quale aveva fatto trasporre il numero di telaio corrispondente a quello dell’auto a
lui intestata» (pag. 4 sentenza di primo grado).
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità,
carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura,
essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una nuova rivalutazione di
elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata manifestamente
infondata;
Ad 2.:

La censura è manifestamente infondata posto che la mancata

concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione
esente da manifesta illogicità (pag. 4 sentenza impugnata), che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è
necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
248244).

2

modo tralaticio nuovamente in questa sede di legittimità. In particolare,

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativarnente in C
1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso il 16/03/2017

CONDANNA

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