Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19234 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19234 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MAURO GAETANO N. IL 19/03/1949
nei confronti di:
PENNISI VIRGINIA ANNA N. IL 12/06/1955
avverso la sentenza n. 53/2011 TRIBUNALE di CATANIA, del
22/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V ■40 , il quale peraltro si era limitato a raccontare i fatti in querela
esponendo le proprie ragioni, per cui erano in ogni caso da ritenere sussistenti motivi sufficienti — e
sempre qualora l’imputata avesse fatto richiesta di rimborso delle spese legali sostenute — per
compensare tra le parti le spese.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
A norma dell’art.427, comma 2, c.p.p., infatti, nei casi di proscioglimento da reati procedibili a querela della persona offesa, il

dell’imputata, delle spese del primo grado di giudizio (liquidate in complessivi E 950,00, oltre IVA

querelante è condannato alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato .
Per i reati perseguibili a querela, dunque, la possibilità del giudice di condannare il querelante alle
sanzioni civili (spese e risarcimento del danno) in favore dell’imputato assolto è sempre subordinata
a una domanda dello stesso imputato, alla cui mancanza non può supplire neanche una richiesta del

e tale condanna, inoltre, deve essere preceduta dall’accertamento e, quindi, da un motivato giudizio
sull’esistenza dell’elemento della colpa nell’esercizio del diritto di querela (v. Cass., sez.VI, 27
marzo 2009, n.27494).
Nel caso di specie, invece, in cui comunque non vi è stata da parte del giudice di secondo grado
alcun accertamento dell’elemento della colpa da parte del Di Mauro nell’esercizio del diritto di
querela (essendosi il tribunale limitato ad affermare in proposito che < le ragioni dell'appellante giustificano la condanna della parte civile costituita a pagare in favore della prima le spese > di
entrambi i gradi di giudizio ), è mancata la espressa richiesta dell’imputata — assolta per
insussistenza del fatto – di condanna del querelante alla rifusione delle spese di giudizio e pertanto
sul punto illegittimamente è intervenuta la pronuncia del tribunale nei termini suindicati.
L’impugnata sentenza deve pertanto essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla condanna
della parte civile alla rifusione, in favore dell’imputata, delle spese sostenute da quest’ultima per i
due gradi del giudizio di merito, con eliminazione di detta condanna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna della parte civile alla rifusione in
favore dell’imputata delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, condanna che elimina.
Roma, 15 aprile 2014

pubblico ministero (cfr. Cass., sez. I, 16 novembre 2007, n.7757; Sez.V, 21 giugno 2011, n.42102)

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