Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19234 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19234 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEIVA ARANCIBIA MANUEL REINALDO nato il 18/12/1960

avverso la sentenza del 01/06/2016 del TRIBUNALE di LUCCA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Lucca applicava nei confronti di Leiva
Arancibia Manuel Reinaldo, in relazione al reato in rubrica ascrittogli, la
pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

di motivazione, con riferimento alla determinazione della entità della
pena su cui si è formato il consenso delle parti, ritenuta eccessiva.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi
manifestamente infondati.
Come

affermato,

infatti,

dall’orientamento

dominante

nella

giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, una volta che
l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di
applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei
profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non
risulti applicata una pena illegale (cfr.,

ex plurimis, Cass., sez. VI,

18.9.2003, n. 38943, rv. 227718), circostanza non riscontrabile nel caso
in esame e nemmeno dedotta dal ricorrente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.

ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio

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