Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19233 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19233 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALORI VALERIO N. IL 03/02/1963
avverso la sentenza n. 1073/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
25/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. W(VA 1)’ A triltsi
che ha concluso per I I
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. H -Icg’éd

Data Udienza: 15/04/2014

FATTO E DIRITTO

Valori Valerio ricorre avverso la sentenza 25.10.12 della Corte di appello di Ancona che ha
confermato quella in data 21.10.08 del Tribunale di Ascoli Piceno-sezione distaccata di Fano con la
quale è stato condannato, per i reati di minaccia, violenza privata e lesioni aggravate, unificati ex

costituita parte civile Coli Alberto.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. con riferimento al reato di minaccia sub a), per non
avere i giudici di appello considerato che la teste Francioni Jessica mai aveva affermato di aver
visto il manganello con il quale sarebbe stata esercitata la minaccia nei confronti del Coli, né tale
oggetto era stato rinvenuto a seguito della eseguita perquisizione nei confronti dell’imputato, per cui
manifestamente illogica era stata l’attribuzione di responsabilità relativamente alla predetta
imputazione.
Con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., con
riferimento al reato di violenza privata sub c), atteso che era manifestamente illogico affermare che
l’avere il Valori posto la propria autovettura a tre metri di distanza da quella del Coli, fermo al
casello autostradale telepass per un guasto del sistema, potesse costituire costrizione per il Coli a
rimanere bloccato all’interno della vettura e subire così i fatti lesivi di cui al capo d), dal momento
che la p.o. ben avrebbe potuto inserire la retromarcia, azionare le sicure ed allontanarsi dal luogo
ritenuto pericoloso.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.d) c.p.p. per non essere stata
assunta la prova, ritenuta decisiva, costituita dall’interrogatorio di garanzia reso dall’imputato
dinanzi al G.i.p. di Camerino onde .
Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. con riferimento al
reato di lesioni personali sub d) , né la Corte di merito aveva motivato sul
punto, senza considerare che comunque il Valori aveva agito perché provocato dal Coli il quale, con
la sua condotta di guida imprudente, avrebbe potuto causare gravi conseguenze, e l’imputato — che
non certo per la ritenuta durata di cinque minuti aveva colpito il Coli – ben avrebbe potuto
beneficiare delle circostanze attenuanti generiche, quanto meno con il criterio dell’equivalenza.
Osserva la Corte che il ricorso, che per quattro dei suoi cinque motivi si articola su considerazioni
di merito, deve essere dichiarato inammissibile in quanto, oltre che manifestamente infondato,
tendente a sottoporre alla valutazione del giudice di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione dei
fatti e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla specifica competenza del giudice di
merito.
Con motivazione del tutto congrua ed immune anche dai lamentati profili di illogicità, la Corte di
appello ha evidenziato come la responsabilità del Valori in ordine ai reati ascrittigli riposi anzitutto
sulle dichiarazioni della parte lesa Coli — la cui attendibilità non viene in discussione – , che hanno
trovato riscontro in quelle della teste Francioni, la quale ha riferito come a seguito di un banale
diverbio per motivi di circolazione il Valori aveva addirittura proceduto a retromarcia per un tratto
autostradale — dopo aver superato l’imbocco per l’uscita Marotta-Mondolfo — raggiungendo il Coli,
incolonnato sulla corsia riservata ai possessori di telepass , per poi scendere dalla propria vettura e
colpire la p.o. con pugni e schiaffi, circostanza quest’ultima riferita anche dal teste Filip Gheorghe.
In tale situazione – hanno correttamente concluso i giudici di appello — non vi era spazio né per
l’esimente della legittima difesa, né per l’attenuante della provocazione e del resto, osserva

in un tentativo di difesa ed essere colpiti violentemente dallo sportello della propria autovettura che

conclusivamente sul punto questa Corte, neppure la difesa del ricorrente ha in questa sede
prospettato concreti elementi non valutati dai giudici di merito in proposito, limitandosi a
genericamente lamentare, con il quarto motivo, come non fosse stato considerato che lo stato d’ira
in cui era venuto a trovarsi il Valori era stato determinato .

giudici di secondo grado evidenziato come il Valori sia soggetto , trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed
applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p. e senza che il ricorrente abbia in proposito
evidenziato concreti elementi favorevoli non considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

3

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 15 aprile 2014

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