Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19232 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19232 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA ROCCA FRANCESCO N. IL 15/06/1954
avverso la sentenza n. 1150/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. In’tA D fhviiro
che ha concluso per ,2
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 15/04/2014

FATTO E DIRITTO

La Rocca Francesco ricorre avverso la sentenza 6.12.12 della Corte di appello di Ancona che ha
confermato quella in data 15.1.09 del G.u.p. di Pesaro con la quale è stato condannato, per il reato
di cui agli artt.56,611 c.p., concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. , in relazione all’eccezione di incompetenza per
territorio, erroneamente rigettata dalla Corte territoriale benché fosse stata proposta prima della
conclusione dell’udienza preliminare, anzi prima del compimento delle formalità di apertura, senza
che poi la scelta del rito abbreviato implicasse di per sé l’accettazione della competenza territoriale.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p., in relazione
alla genericità e indeterminatezza del capo di imputazione con riferimento agli eventi temporali ed
alla collocazione del fatto di reato, laddove peraltro lo stesso imputato, in sede di interrogatorio di
garanzia, aveva rappresentato di aver già subito condanna con la sentenza n.176/06, producendola,
prima cioè della spedizione della missiva ‘incriminata’ avvenuta il 30.6.06.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato in
esame, avuto riguardo alla circostanza per cui la p.o. Perrone Andrea era gravato da numerosi
precedenti penali e non poteva quindi escludersi una personalità insensibile a minacce epistolari,
comunque prive di senso e determinate da un momento di forte sconforto, laddove inoltre era
assente anche l’elemento soggettivo del dolo, poichè la missiva era stata spedita a risultati
processuali predefiniti.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo, in parte qua, delle doglianze già formulate
con l’atto di appello e compiutamente esaminate dal giudice di secondo grado, deve essere
dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

pena di mesi sei di reclusione.

Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza 29
marzo 2012, n.27996, Forcelli, hanno statuito che l’èccezione di incompetenza territoriale è
proponibile in limine al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora
il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza può essere
sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza

Nella specie, pertanto, del tutto correttamente è stata ritenuta dalla Corte di appello inammissibile
l’eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che l’imputato, dopo il rigetto di detta
eccezione in sede di udienza preliminare, ha chiesto ed ottenuto l’ammissione al rito abbreviato
senza riproporre l’eccezione in tale sede, secondo quindi una scansione procedimentale che non è
stata contestata neanche in sede di legittimità.
Il secondo motivo è ‘nuovo’, non essendo stato formulato con i motivi di appello, per cui esso trova
in questa sede la preclusione di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p.
In ordine al terzo motivo, del tutto presuntiva è l’affermazione per cui il destinatario del contenuto
della missiva in questione, Perrone Andrea, era persona insensibile, per la sua personalità, a
minacce epistolari, laddove peraltro i giudici di appello hanno puntualmente in argomento
evidenziato che la lettera non poteva ritenersi dettata da un semplice ‘sfogo’ personale, bensì
conteneva minacce dirette ad intimidire le parti lese Canarelli Paolo e Perrone Andrea, per
convincerle a modificare in senso a lui favorevole le loro precedenti dichiarazioni accusatorie in
base alle quali La Rocca era stato imputato dei reati di rapina e sequestro di persona, proprio in
vista del giudizio di appello che avrebbe fatto seguito — hanno conclusivamente e perspicuamente
osservato i giudici di secondo grado — alla condanna inflitta in primo grado all’odierno ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

preliminare.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 aprile 2014
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE estensore

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