Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19231 del 15/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19231 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

SEMPLIFICAi

sul ricorso proposto da:
HILAL MUSTAPHA N. IL 06/06/1970
avverso la sentenza n. 652/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 14/04/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (
che ha concluso per 2

2 c

L

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

HILAL Mustapha ricorre per Cassazione avverso la sentenza 14.4.2016 con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro lo ha condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed C 500 di multa per la violazione dell’art. 648 cod. pen.
La difesa richiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti
motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§1.) vizio di motivazione e violazione di legge. La difesa sostiene la insussi-

La difesa sostiene che il delitto presupposto è stato ravvisato nella violazione
dell’art. 171 ter comma 1 lett. a) I. 22.4.1941 n. 633, mentre il fatto doveva essere riqualificato nell’ambito della lettera d) della medesima disposizione, secondo la
giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza C-20/05
Scwibbert). La difesa si duole inoltre che, sul punto, la Corte territoriale non ha
fornito alcuna risposta

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, con valutazione di merito non
sindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha ravvisato la consumazione del
delitto presupposto di cui all’art. 171 ter comma 1 lett. a) I. 22.4.1941 n. 633 nel
fatto della abusiva riproduzione di compact-disck contraffatti. L’illecito deve ritenersi consumato in quanto, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8
novembre 2007, in causa C-20/05 (che ha affermato l’irrilevanza penale della violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E.), non è stata esclusa
la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno
[Cass. sez. 2 n. 5228 del 7.12.2012, Mbaye, in Ced Cass. Rv. 255045].
Nella specie l’imputato è stato trovato in possesso di CD musicali contraffatti per
illegittima duplicazione dei quali lo stesso imputato non ha fornito alcuna spiegazione.
La tesi adombrata dalla difesa, per la quale il difetto di prova del delitto presupposto attraverso l’affermazione che ricorrerebbe la sola mancanza del timbro SIAE
apposto sui supporti magnetici, si traduce in una considerazione di mero fatto che
non trova riscontro alcuno nella decisione impugnata, venendo invece in evidenza
che lo imputato aveva il possesso CD e DVD non solo privi del marchio SIAE,
quanto piuttosto prodotti da illegittima duplicazione, fatto quest’ultimo che integra
il delitto di cui all’art. 171 ter lett. a) I. 633/1941.

stenza del delitto di ricettazione mancando il delitto presupposto.

La motivazione della decisione della Corte d’Appello, che va ritenuta integrata da
quella della sentenza di primo grado, è adeguata e sfugge alle critiche mosse.
Per le suddette ragioni dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15.12.2016
Sentenza a motivazione semplificata.

Il giudice es
Dr. Ugo De

il Presidente
nzo

della responsabilità ivi stabilita.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA