Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19231 del 15/04/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19231 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 3/2010 TRIB.SEZ.DIST. di BRACCIANO, del
16/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. mo p i ii1″1″0 C.53
che ha concluso per 4 1.04.4„ nw../Shiy•-‘4,ny 94,30… -c..C■nvo .

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. t. .0 ,2; 0-)13

Data Udienza: 15/04/2014

FATTO E DIRITTO

A.A. ricorre avverso la sentenza 16.1.13 del Tribunale di Civitavecchia con la quale, in
riforma di quella assolutoria 18.2.10 del Giudice di pace di Bracciano, è stato condannato, per il
reato di cui all’art.594 c.p., concesse attenuanti generiche ed entrambi i benefici di legge, alla pena

Ombretta.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge per essere l’appello stato proposto
dalla parte civile in assenza di apposita procura speciale per impugnare.
La procura speciale, infatti, era stata conferita solo per la costituzione di parte civile in primo grado
e quindi, in applicazione del comma 3 dell’art.100 c.p.p., poteva essere ritenuta valida solo
limitatamente ad un unico grado di giudizio.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. , in relazione
all’art.576 c.p.p., secondo cui — non essendo il procedimento stato introdotto nelle forme di cui al
ricorso immediato ex art.21 del d.lgs. n.274/2000 e non essendo stata proposta impugnazione da
parte del p.m. — il gravame può essere dalla parte civile proposto ai soli fini della responsabilità
civile, per cui la sentenza doveva essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla affermazione
della responsabilità penale dell’imputato.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere
erroneamente il giudice di appello ritenuto che l’imputato aveva apostrofato con l’epiteto di ‘ladre’
la p.o. e la di lei collega, tanto che esso non compariva nel capo d’imputazione, laddove invece in
un unico contesto — e quindi nell’immediatezza prevista dall’art.599, comma 2, c.p. – , secondo le
testimonianze di MM, DD, TT e AB, vi era stato l’indebito
utilizzo da parte della Maramici e della di lei collega di pulizie DD, dei due secchi d’acqua
condominiale, lo svuotamento dei medesimi da parte dell’imputato e l’asserita ingiuria (‘puttana’)
rivolta alla MM.

di € 200,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile Maramici

Osserva la Corte che il primo motivo di gravame è fondato, con efficacia assorbente degli altri.
Come risulta dall’esame degli atti, che questa Corte è legittimata a compulsare in ragione della
doglianza dedotta, la procura speciale conferita dalla parte civile MM al proprio
difensore risulta limitata al primo grado di giudizio.
Nella stessa, infatti, è detto espressamente: << Delego a rappresentarmi e difendermi in questo

norma dell’art.100 c.p.p. la procura speciale per la costituzione di parte civile si presume conferita
per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa (cfr. Cass.,
sez.V, 4 giugno 2001, n.31922), il difensore della MM non era legittimato a proporre appello
avverso la sentenza assolutoria emessa il 18.2.10 dal Giudice di pace di Bracciano.
L’impugnazione proposta dalla parte civile va pertanto dichiarata inammissibile e per l’effetto la
sentenza di secondo grado deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza del Giudice di pace
di Bracciano in data 18.2.10 e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Roma, 15 aprile 2014
IL CONSIGLIERE estensore
41,

IL PRESIDENTE

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giudizio…», e pertanto, in assenza di procura speciale anche per il giudizio di appello, poiché a

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