Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19230 del 15/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19230 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

SEMPLIRCATA

sul ricorso proposto da:
NAPOLETANO SABATO N. IL 08/07/1973
avverso la sentenza n. 1480/2014 CORTE APPELLO di SALERNO, del
04/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 7Ì2
,-c,
che ha concluso per f/ ;
72
2’9

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

NAPOLETANO Sabato ricorre per Cassazione avverso la sentenza 4.6.2015 con la
quale la Corte d’Appello di Salerno lo ha condannato alla pena di anni due, mesi
otto di reclusione ed C 2.000 di multa per la violazione dell’art. 648 bis cod. pen.
La difesa richiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti
motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§1.)

Violazione dell’art. 648 bis cod. proc. pen. difettando la prova che

l’imputato abbia alterato la carrozzeria o il numero di matricola del veicolo costi-

§2.)

tuente corpo del reato, e quella dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato.
vizio di motivazione perché la Corte d’Appello ha fatto una acritico rin-

vio meramente adesivo alla decisione di primo grado senza prendere in considerazioni in fatto sviluppate con l’atto di gravame

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Dalla lettura della sentenza di primo grado e di quella che ha definito il giudizio di
appello si evince che la Corte territoriale, senza rispondere alle censure mosse
dalla difesa con l’atto di gravame, si è limitata ad un generico richiamo del contenuto della prima decisione.
Dalla lettura delle sentenze di merito si evince inoltre la mancanza della prova che
l’imputato abbia compiuto sul veicolo sequestrato atti volti ad impedire la individuazione della sua provenienza illecita sicché deve ritenersi fondata la tesi difensiva in ordine alla carenza di prova della consumazione del delitto di riciclaggio che
deve essere riqualificato come reato di ricettazione consumato quantomeno
nell’anno 2000, epoca nella quale venne commesso il furto del veicolo, successivamente rinvenuto, nell’anno 2003 nel possesso dell’imputato con numero di matricola alterato.
Il diverso delitto di ricettazione è prescritto nell’anno 2010.
In assenza di prove evidenti che possano comportare l’assoluzione nel merito
dell’imputato, ex art. 129 cod. proc. pen. si deve ex lege procedere alla immediata
dichiarazione della causa estintiva del delitto per prescrizione, attesa la inutilità
della prosecuzione del giudizio in sede di rinvio.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata come da disposi- /
tivo.

(./

P.Q.M.

riqualificato il fatto come ricettazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata
per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 15.12.2016
Sentenza a motivazione semplificata

Dr. Ugo De

tenzo

il Presidente
dr. Piercamillo Davigo

Il giudice est nsor:e)

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