Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19230 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19230 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO GAETANO N. IL 11/07/1939
nei confronti di:
GIANGRECO SALVATORE N. IL 21/03/1955
avverso la sentenza n. 9/2011 TRIB.SEZ.DIST. di GIARRE, del
18/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1 ■■•
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/04/2014

FATTO E DIRITTO

Caruso Gaetano, parte civile costituita nel procedimento a carico di Giangreco Salvatore, ricorre, a
mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza 18.2.13 del Tribunale di Catania-sezione
distaccata di Giarre con la quale, in riforma di quella del locale giudice di pace in data 16.2.11,

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.e) c.p.p. per avere il giudice di appello ritenuto, con motivazione carente e illogica,
assente la motivazione circa la credibilità del teste-parte civile contenuta nella sentenza di primo
grado, oltre che non riscontrata dal teste ‘esterno’ Sorbello Maria, ed inconsistente la motivazione
anche sotto il profilo della declaratoria di responsabilità per il reato di lesioni, non potendo essa
desumersi dal contenuto del certificato medico in assenza di motivazione circa la prova
dell’elemento psicologico del reato.
Senonchè — lamenta il ricorrente — dalla motivazione della sentenza del giudice di pace (che viene
riportata per esteso) era agevole ricostruire le ragioni che avevano condotto alla condanna del
Giangreco, essendo esse fondate su un attento esame delle risultanze dibattimentali basato sulle
dichiarazioni dei testimoni (parte lesa e coniuge della stessa) che avevano affermato di aver assistito
ai fatti e sul riscontro avutosi con le allegate certificazioni mediche.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Il giudice di appello ritiene, senza alcun approfondimento sul punto, meritevole di censura la
pronuncia di primo grado per , sostanzialmente desumendo la scarsa
sua credibilità per avere il medesimo intentato controversie civili nei confronti del Giangreco,
rimanendo soccombente.
Sostiene inoltre il giudice di secondo grado che le affermazioni della parte lesa non avrebbero
trovato alcun riscontro esterno, essendo comunque Sorbello Maria, coniuge del Caruso, , mentre il certificato sanitario non dava conto dell’elemento
psicologico del reato di lesioni, né il giudice di primo grado si era preoccupato di valutare .
Senonchè — rileva questa Corte — le circostanziate dichiarazioni della p.o., che essendosi costituita
parte civile imponevano un particolare vaglio di attenzione, hanno trovato conferma, come

affermazioni della teste Sorbello Maria, la quale ha precisato di aver assistito all’intero episodio nel
corso del quale al proprio marito era stato (volontariamente) impedito con la forza ad opera del
Giangreco di uscire dalla propria vettura allorché si trovava già ‘con un piede dentro e uno fuori’,
negli stessi termini indicati dalla p.o. che in seguito a tale episodio aveva riportato le riscontrate
lesioni, udendo altresì l’imputato proferire le espressioni minacciose nei confronti di quest’ultima,
nei termini di cui all’imputazione.
Ulteriori riscontri al narrato del Caruso si sono avuti — ha ancora evidenziato con motivazione
pienamente satisfattiva il primo giudice — dalle risultanze di cui alla certificazione medica rilasciata
da un nosocomio pubblico, nonché dalle dichiarazioni del teste Di Paola Salvatore, p.u. il quale ha
precisato di essere intervenuto sul posto apprendendo che vi era stato un alterco tra Caruso e
Giangreco ed aggiungendo che già i suoi colleghi nei giorni precedenti avevano effettuato un
sopralluogo imponendo la sospensione di alcuni lavori in fase di esecuzione, quegli stessi lavori
cioè, che, essendo ancora in atto, avevano causato —come espressamente affermato dalla p.o. — le

espressamente e correttamente rimarcato dal giudice di pace, nelle altrettanto specifiche

rimostranze del Caruso all’indirizzo del Giangreco, il quale aveva poi reagito nei modi illeciti sopra
evidenziati.
L’impugnata sentenza deve pertanto essere annullata, ai fini civili, con trasmissione degli atti al
giudice civile competente per valore in grado di appello, con attribuzione delle spese al definitivo
giudizio.

i

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
Roma, 15 aprile 2014
;11,40
LIEIZsore

IL PRESIDENTE

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IL

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