Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19230 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19230 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GASPARINI DONALD nato il 09/12/1967 a TRIESTE

avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste
confermava la sentenza con cui il tribunale di Trieste, in data
22.10.2013, aveva condannato Gasparini Donald alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine
all’inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte
territoriale; alla affermata inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni di
Tito Detoni e di Massimiliano Marino, raccolte in sede di indagini
difensive; al mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 52, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente propone
una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio
operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede,
stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si
demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione
degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
La genericità dei motivi di ricorso si apprezza anche sotto altro profilo, in
quanto essi, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul
punto i ricorrenti non si confrontano), devono considerarsi non specifici,
ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione
tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr.
Cass., sez. IV, 18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez.
V, 27.1.2005 – 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. V,
12.12.1996, n. 3608, rv. 207389).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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