Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1923 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1923 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERCIBALLI GIOVANNI N. IL 30/11/1957
avverso l’ordinanza n. 123/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/sparite le conclusioni del PG Dott. LUIgi
tEt e°
mae/Cio 041

Uditi difeas,or-Avv)

nns ‘…2/Ans0 •

Data Udienza: 20/12/2013

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 19 aprile 2012, la Corte d’appello di Napoli ha respinto la
domanda di riparazione proposta da Giovanni Perciballi per l’ingiusta detenzione
subita in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare – succedutesi l’una
all’altra – rispettivamente emesse in data 5 novembre 1997 ed in data 13
febbraio 1998, per i delitti di cui all’art. 416 cod. pen. ed altro.
Posto che l’istante fu prosciolto dal delitto associativo perché estinto per

osservava la Corte territoriale che, in relazione ai principi affermati nella
giurisprudenza di legittimità (con richiamo in particolare al precedente di questa
sezione n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076), secondo cui il diritto
alla riparazione deve ritenersi escluso nel caso in cui, anche per uno solo dei
delitti, sia pronunziata sentenza di proscioglimento per prescrizione, a meno che
la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena
astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di
detenzione subita in eccedenza, e fatti salvi altresì i casi di cui al secondo comma
dell’art. 314 cod. proc. pen., osserva la corte territoriale che ricorrendo nella
specie la prima ipotesi e non versandosi in un caso di formale illegittimità della
custodia cautelare, il diritto invocato non può essere riconosciuto.
Propone ricorso per cassazione l’istante censurando l’ordinanza per
violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
Ad avviso del ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe disatteso
l’insegnamento esposto dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n.
32383 del 2010 e n. 4187 del 2009 (emesse in ossequio alla pronunzia di
illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 314 cod. proc. pen. di cui alla
sentenza n. 219 del 2008 della Corte costituzionale) secondo il quale la
riparazione è comunque dovuta nel caso in cui il procedimento di merito si sia
concluso con la dichiarazione di prescrizione del reato, costituendo violazione al
principio di ragionevolezza dettato dall’art. 3 Cost., la limitazione del diritto
all’equa riparazione della ingiusta carcerazione al solo caso in cui il giudizio si sia
concluso con il proscioglimento nel merito.
Rappresenta altresì il ricorrente che, nel caso concreto, il Perciballi ebbe a
subire un processo protrattosi per oltre dieci anni e che si concluse comunque
con l’assoluzione dagli ulteriori delitti contestatigli, ex artt. 624 e 625 cod. pen..

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in
atti, ha concluso per il rigetto del ricorso.

prescrizione, mentre fu assolto, con sentenza irrevocabile, dagli altri addebiti,

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato.
La pronunzia della Corte d’appello non resiste alle doglianze dedotte dal
ricorrente giacché, incorrendo nei lamentati vizi, non ha operato alcuna
distinzione tra il delitto in relazione al quale era intervenuta la pronunzia di
proscioglimento per prescrizione rispetto a quelli dai quali l’istante fu mandato
assolto con ampia formula.

stato prosciolto per intervenuta prescrizione costituisse esso solo titolo per
l’emissione della misura cautelare custodiale: circostanza questa che unicamente
avrebbe impedito il riconoscimento dell’equa riparazione.
Non appare superfluo quindi rammentare che, sulla base di un orientamento
consolidato e risalente nel tempo, questa Corte (Sez. 4 n. 1566 del 1995 rv.
201879; Sez. 4. n. 26708 del 2008 rv. 240382) ha statuito che: «La equa
riparazione per ingiusta detenzione non spetta in caso di estinzione del reato per
prescrizione o per amnistia. Se, però, tali formule di proscioglimento non
riguardano tutti i reati ascritti all’imputato in unico procedimento ma solo alcuni
di essi mentre per gli altri, altrettanti o più gravi, vi è stato proscioglimento con
le formule piene di merito di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1, occorre discernere
quali imputazioni hanno legittimato e sono state alla base dei provvedimenti
restrittivi della libertà e per quale periodo della custodia cautelare; qualora
questa sia stata dovuta, in tutto od in parte, all’accusa per i reati per i quali è
intervenuto il proscioglimento ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1, la domanda
per l’equa riparazione deve essere esaminata nel merito».
In caso di processo cumulativo, avente cioè ad oggetto più imputazioni, si è
altresì stabilito il principio secondo il quale (Sez. 4 n. 27466 del 2009; Sez. 4 n.
18343 del 2007): «se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più
contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di
queste, sempre che autonomamente idonea a legittimare la compressione della
libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno
proscioglimento dalle altre imputazioni (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il
giudice di merito aveva fatto corretta applicazione del suddetto principio, non
riconoscendo il diritto alla riparazione in una vicenda in cui l’imputato, pur
assolto nel merito da alcune delle imputazioni, era stato prosciolto per
prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per sè sola, attesi i limiti
edittali, titolo legittimante l’emissione o il mantenimento del provvedimento
cautelare)».
S’impone quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla

Nè ha precisato in particolare se il reato associativo dal quale l’istante era

Corte d’appello di Napoli per nuovo esame che, oltre ad attenersi ai richiamati e
consolidati principi di diritto, specificamente applicabili nel caso concreto dovrà
verificare, dandone congrua ed esaustiva contezza con la motivazione, per quale
titolo di reato fu emessa la misura custodiale e se il reato associativo (dal quale
unicamente il ricorrente fu prosciolto per prescrizione) legittimasse per sé solo,
la privazione della libertà personale di guisa da accertare conseguentemente se
per tale ragione fosse precluso il riconoscimento all’istante del diritto all’equa
riparazione, fatto salvo il previo accertamento della ricorrenza di cause ostative

dispiegare effetti . quantomeno sinergici agli effetti dell’adozione e del
mantenimento della misura custodiale.

P.Q.M.

Annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte
d’appello di Napoli.
Così deciso il 20/12/2013

quali il dolo o la colpa grave, risalenti a condotte dello stesso istante, idonee ad

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