Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19229 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19229 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIAMMORCARO ALBERTO GIULIO nato il 25/02/1972 a MILANO

avverso la sentenza del 15/07/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 15 luglio 2016, la Corte di appello di Bologna
ha confermato la sentenza con la quale il precedente 19 maggio 2014 il
Tribunale di Ferrara aveva dichiarato Giammorcaro Alberto Giulio responsabile
del reato di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di gioni
10 di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Paoletti,
articolando un solo motivo di impugnazione con il quale ha censurato la

appello accolta la richiesta di sospensione del processo per la messa alla
prova dell’imputato.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che correttamente la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di sospensione
del processo onde consentire la messa alla prova dell’imputato trattandosi di
istituto che non può essere attivato per I prima volta di fronte al giudice del
gravame;
che, infatti, la questa Corte ha sul punto osservato che nel giudizio di appello
l’imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa
alla prova ex art. 168-bis cod. pen., attesa l’incompatibilità di tale istituto con
il sistema delle impugnazioni e la mancanza di specifica disciplina transitoria
(corte di cassazione, Sezione IV penale, 26 ottobre 2015, n. 43009);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017

DE PC T.A T A..
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sentenza sotto il profilo della violazione di legge per non avere la Corte di

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