Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19228 del 15/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19228 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SEMPLIFICATA
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISAI RAFFAELE N. IL 29/08/1959
avverso la sentenza n. 8639/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 15/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

CRISAI Raffaele ricorre per Cassazione avverso la sentenza 27.10.2014 con la
quale la Cote d’Appello di Napoli lo ha condannato alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione ed C 300,00 di multa per la violazione dell’art. 648 cod. pen.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti
motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§1.) violazione dell’articolo 157 codice penale. La difesa sostiene che la

648 codice penale applicando la disciplina prevista dall’articolo 157 codice penale
secondo il testo in vigore prima della legge 251/2005, perché più favorevole, dovendosi tenere conto dell’effetto derivante dal riconoscimento delle attenuanti generiche.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso manifestamente infondato.
Dalla lettura del capo di imputazione si evince che il delitto di ricettazione addebitato al ricorrente è stato accertato in data 4 ottobre 2004, dalla lettura della sentenza se evince ancora che la corte d’appello ha riconosciuto l’ipotesi attenuata di
cui all’articolo 648 codice penale comma 2 nonchè le attenuanti generiche. Sulla
base della disciplina vigente all’epoca dei fatti, il termine di prescrizione del reato
ritenuto in sentenza è pari ad anni dieci tenuto conto dell’effetto minimo derivante
dal riconoscimento delle circostanze attenuanti. Per effetto del compimento di atti
interruttivi il termine di prescrizione è pari ad anni quindici. Pertanto la prescrizione, al momento della pronuncia della sentenza di appello non era ancora maturata.
Per le suddette ragioni dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500 alla Cassa delle Ammende, così equitativannente determinata la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi
della responsabilità ivi stabilita.

(

corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato dell’articolo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15.12.2016

Il giudice e
Dr. Ugo

nsoe
scienzo

il Presidente
dr. Piercamillo Davigo

Sentenza a motivazione semplificata.

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