Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19228 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19228 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EBNER VINZENZ N. IL 08/09/1967
avverso la sentenza n. 70/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 24/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VZio “V A irAko u4
che ha concluso per 4 ‘ ck,,,,,~4.kyr-ti,+ (
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Udito, per la parte civile, l’Avv;
1.T4i4-i dif-enser~. M- Ppm; 44vir0

Data Udienza: 15/04/2014

FATTO E DIRITTO

Ebner Vinzenz ricorre avverso la sentenza 24.1.13 della Corte di appello di Trento-sezione
distaccata di Bolzano con la quale, in riforma di quella assolutoria in data 25.11.11 del Tribunale di
Bolzano, appellata dalla parte civile, è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravi

separata sede.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) c.p.p. dal momento che il giudizio di appello si era svolto
nella sola lingua tedesca, nella quale era stata redatta e depositata la sentenza impugnata, benché
l’Ebner, all’atto della nomina del difensore di fiducia (9.6.08), avesse dichiarato di scegliere la
lingua italiana ai fini processuali.
La violazione delle disposizioni sull’utilizzo della lingua nei processi penali che si celebrano nella
Provincia di Bolzano, di cui al d.P.R. n.574/88, aveva così comportato la nullità del giudizio di
secondo grado ai sensi dell’art.179 c.p.p.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., in relazione
all’art.192 c.p.p., per essere intervenuta la riforma della sentenza assolutoria di primo grado solo per
avere la Corte trentina privilegiato le dichiarazioni rese dalla p.o., sulla base di una verifica
tautologica delle stesse, omettendone il riscontro con le ulteriori prove orali raccolte nel corso del
dibattimento, in particolare le deposizioni dei militi intervenuti i quali avevano riferito di un
manifesto stato di ebbrezza della p.o. e quelle del teste, non legato da vincoli familiari con
l’imputato, che aveva riferito sulle modalità con cui la stessa p.o. si era procurata le lesioni, senza
considerare che — conclude il ricorrente — le lamentate lesioni erano incompatibili con le riferite
modalità di causazione, cioè un calcio al volto con scarpe pesanti che non potevano aver causato
solo semplici contusioni ed abrasioni.
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso non è fondato.

ed è stato condannato a risarcire i danni cagionati alla parte civile Fischnaller Dieter, da liquidarsi in

- Perché si abbia la nullità del giudizio conseguente alla violazione dell’art.15 del d.P.R. n.574/88 —
che tutela la minoranza di lingua tedesca nella Regione Trentino-Alto Adige – è sì necessario che
l’interessato abbia richiesto l’uso della lingua di appartenenza per la redazione degli atti del
processo, secondo il principio generale contenuto nel comma 2 dell’art.109 c.p.p., ma la nullità è
comunque esclusa quanto risulti, dagli atti, che egli sia stato perfettamente in grado di assistere al

Nella specie, pur avendo l’Ebner scelto la lingua italiana ai fini processuali, nessuna doglianza vi è
stata da parte dell’imputato relativamente alla non comprensione da parte del medesimo della lingua
tedesca, con la conseguenza che non può sostenersi che egli non sia stato in grado di utilmente
assistere al giudizio di appello, al termine del quale la sentenza è stata redatta e depositata in lingua
tedesca, ma con traduzione in italiano e conseguente pieno esercizio della facoltà di impugnazione,
concretatasi con la proposizione del ricorso per cassazione.
Fondato è invece il secondo motivo di gravame.
Il giudice di appello che riformi totalmente — come nella specie — la decisione di primo grado ha
l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di
confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando
conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del
provvedimento impugnato (v. Sez.un., 12 luglio 2005, n.33748, Marmino).
Nel giudizio di appello, in assenza — come nella specie – di mutamenti del materiale probatorio

giudizio (cfr. Cass., sez.V, 19 novembre 1997, n.19956).

acquisito al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il
confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di
argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di
ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano
minato la permanente sostenibilità del primo giudizio (Cass., sez.VI, 24 gennaio 2013, n.8705).
Nel caso in esame, invece, la Corte di appello non ha svolto una analitica confutazione degli
argomenti presenti nella sentenza di primo grado, limitandosi a ‘non condividere il punto di vista’

Z

del primo giudice che, nel pronunciare sentenza assolutoria ex art.530, comma 2, c.p.p., ha
evidenziato l’esistenza di contraddizioni tra le dichiarazioni della p.o. Fischnaller Dieter e della
moglie Soszynyska Bogumilla con quelle rese da Ebner Lidwina, la quale aveva escluso che il
marito Vinzenz avesse mai sferrato un calcio al volto del Fisclmaller, il quale invece — secondo il
racconto della teste — sceso dalla propria vettura dopo aver urtato delle assi di legno che giacevano

evidente stato di ebbrezza, era risalito sulla propria automobile per dirigersi verso casa.
Nessuna confutazione il giudice di appello ha svolto nei riguardi della deposizione della Ebner (non
escludendo anzi la fondatezza delle affermazioni della teste secondo cui la p.o. era inciampata nelle
assi, vuoi per lo stato di ebbrezza vuoi per goffaggine) , ma, pur affermando che , ha finito con il
privilegiare le dichiarazioni fatte dalla p.o. al medico curante secondo cui le lesioni refertate
, apoditticamente ritenendo non
esservi elementi contrari a tale ricostruzione operata dal Fischnaller sulla considerazione che .
L’impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello e le spese vanno liquidate al definitivo, secondo il principio della
soccombenza.
P .Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di
appello.
Roma, 15 aprile 2014

in terra, nel tentativo di gettarne via una era caduto con la testa in avanti contro un muro e, in

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