Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19227 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19227 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DURDEVIC MARCO nato il 02/12/1991 a TREVISO

avverso la sentenza del 09/11/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 9 novembre 2015, la Corte di appello di
Venezia, decidendo in sede di rinvio dopo che con sentenza di questa Corte
del 3 dicembre 2014 era stata annullata la precedente decisione emessa dalla
Corte lagunare in relazione al calcolo della pena, ha solo parzialmente
confermato la sentenza con la quale il precedente 12 novembre 2013 il Gup
del Tribunale di Treviso, in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato,
aveva dichiarato Durdevic Marco responsabile dei reati di cui alla imputazione

entro il vincolo della continuazione, ritenuta l’ipotesi di cui al comma 5
dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990 e concesse le attenuanti generiche, alla
pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa;
che la Corte territoriale nel riformare la sentenza del giudice di prime cure ha
ridotto la sanzione inflitta determinandola in mesi 8 di reclusione ed euro
1600,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Durdevic,
articolando un solo motivo di impugnazione con il quale ha censurato la
sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione relativamente alla
determinazione della pena.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente è del tutto inammissibile,
posto che esso è rivolto, sotto il profilo del vizio di motivazione, a censurare la
determinazione della sanziona penale operata in sede di merito;
che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte lagunare ha,
viceversa, evidenziato le ragioni, del tutto plausibili e conformi al diritto, in
forze delle quali ha ritenuto di dovere dosare nella misura indicata la sanzione
irrogata a carico del prevenuto;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto, condannato, unificati i reati contestati

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017

Il Consigliere estensore

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