Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19226 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19226 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUNTA MARCELLA N. IL 24/06/1966
avverso la sentenza n. 8304/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1,1 1-4 b’ i\ lnir”:3
che ha concluso per q’
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. ti. 3.-wcaize

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Data Udienza: 15/04/2014

FATTO E DIRITTO

Giunta Marcella ricorre avverso la sentenza 3.4.12 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella in data 16.3.09 del locale tribunale con la quale è stata condannata, per i reati di
cui agli artt.660 c.p. (capo A) e 594 c.p. (capo B), concesse le attenuanti generiche ed i doppi

civile Centofante Graziella.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere risultate le dichiarazioni della p.o. supportate da
riscontri certi, < perfino nell'identificazione dell'imputata quale soggetto agente >, dal momento
che il solo accertamento espletato aveva riguardato l’intestazione dell’utenza mobile da cui la p.o.
affermava essere stati inviati i messaggi di contenuto offensivo dalla stessa trascritti.
Tale utenza — prosegue la ricorrente — era risultata intestata a Ribaudo Michele che all’epoca dei
fatti aveva una relazione sentimentale con l’imputata, ma la Corte di appello aveva offerto una
lettura degli elementi in atti affetta da vistosi vizi logici, pervenendo al giudizio di colpevolezza nei
confronti della Giunta , in assenza però dei tabulati telefonici che soli potevano avallare le indicazioni della p.o.
riguardo alla data dei messaggi e alla effettiva provenienza dalla utenza indicata, nonché al
contenuto degli stessi, tanto che lo stesso Ribaudo aveva dichiarato di avere avuto .
Con memoria depositata il 17.5.13, la ricorrente ha rimarcato come del contenuto dei messaggi e
della loro datazione si sia avuta contezza solo attraverso la trascrizione manuale operata dalla
denunciante, < letta in aula dal p.m. alla p.o. nel corso del suo esame senza procedere a formale contestazione > e senza che venissero acquisiti i tabulati telefonici, con evidente assoluta carenza
probatoria.

benefici di legge, alla pena di E 450,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte

Osserva la Corte, in via preliminare, come vi sia contrasto tra la parte finale della motivazione della ‘
sentenza impugnata, nella quale si dà atto del maturato termine prescrizionale del reato
contravvenzionale di cui al capo A) (art.660 c.p.), ritenuto in continuazione con il reato di ingiuria
sub B), con rideterminazione della pena, per quest’ultimo reato, in € 400,00 di multa, ed il
dispositivo della sentenza, con la quale si conferma invece la sentenza di primo grado.

quanto al reato sub A), perché estinto per prescrizione, nel resto il ricorso non potendo trovare
accoglimento, sia perché tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla
ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, rimessi invece alla esclusiva
competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati dalla Corte romana, sia perché
infondato.
Con motivazione del tutto congrua ed immune dai lamentati profili di illogicità, la Corte di merito
ha infatti evidenziato come la responsabilità della Giunta per il reato di cui all’art.594 c.p. riposi,
oltre che sulle dichiarazioni della p.o., sugli oggettivi riscontri che avevano permesso di attribuire
con certezza all’imputata gli SMS di contenuto ingiurioso indirizzati alla Centofante.
Quest’ultima, infatti — hanno sottolineato i giudici di appello — aveva conosciuto Ribaudo Michele,
all’epoca sentimentalmente legato alla Giunta, a cui aveva fornito i numeri delle proprie utenze
telefoniche ai quali il predetto l’aveva chiamata non solo per motivi di lavoro, di ciò rendendo
edotta la stessa Giunta, laddove colei che aveva inviato i messaggi ed aveva telefonato all’utenza
della Centofante si era appunto qualificata come ‘compagna’ del Ribaudo, mostrandosi così
convinta — hanno non certo illogicamente osservato i giudici romani — che l’odierna parte civile
volesse sottrargliene l’affetto.
Poiché inoltre — hanno ancora rimarcato i giudici territoriali — era rimasto accertato che le chiamate
e gli SMS di contenuto offensivo provenivano dall’utenza mobile intestata al Ribaudo; che si erano
interrotte dopo che la Centofante aveva minacciato di presentare querela; che nell’ottobre del 2005
erano però pervenuti alla p.o. nuovi SMS dal contenuto ingiurioso; che pertanto la Centofante aveva

Occorre pertanto, in questa sede, procedere all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,

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sporto querela, ricevendo successivamente, dall’autrice dei messaggi, la preghiera di rimettere la
querela ed anche il Ribaudo aveva interceduto al riguardo; che il Ribaudo stesso aveva dichiarato
che all’epoca era legato da rapporto sentimentale con la Giunta; del tutto correttamente la Corte
territoriale, anche in assenza di elementi da cui poter desumere che altri avessero potuto utilizzare
documenti del Ribaudo per acquistare la SIM telefonica con cui inviare gli SMS in argomento, ha

dall’odierna ricorrente.
Essendo peraltro i fatti di reato (art.594 c.p.) stati commessi fino al 20.10.05, anche con riferimento
al reato di ingiuria va disposto l’annullamento senza rinvio, agli effetti penali, essendo maturato il
termine prescrizionale massimo.
Il ricorso, per le considerazioni fin qui esposte, va invece rigettato agli effetti civili e la ricorrente va
condannato alla rifusione delle spese sostenute, per il grado, dalla parte civile che si liquidano in
complessivi C 2.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere i reati estinti per
prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di
parte civile, liquidate in complessivi C 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 15 aprile 2014
IL CONSIGLIERE e nsore
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IL PRESIDENTE

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ritenuto pienamente accertata la provenienza degli SMS incriminati e delle telefonate ingiuriose •

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