Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19225 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19225 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALMA MAURIZIO N. IL 31/05/1971
avverso la sentenza n. 1073/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1,f V1111.1\WA
che ha concluso per ‘re, tz>1444j i Gut>

Udito, per la parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv. ?. r-t-44143e,

Data Udienza: 15/04/2014

FATTO E DIRITTO

Palma Maurizio ricorre avverso la sentenza 11.10.12 della Corte di appello di Torino con la quale,
in parziale riforma di quella in data 13.6.11 del Tribunale di Torino-sezione distaccata di
Moncalieri, è stata ridotta la pena, per i reati di violenza privata (capo B), minaccia continuata (capo

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., dal momento che la Corte torinese non aveva modificato il giudizio di
bilanciamento stabilito dal giudice di primo grado, cioè l’equivalenza tra le riconosciute attenuanti
generiche e l’aggravante di cui all’art.61 n.11 c.p. contestata nel reato di cui al capo C), ma
erroneamente non aveva provveduto a ridurre la pena per il reato base (art.610 c.p.), non aggravato,
ritenuto più grave, secondo quanto statuito anche dalle Sezioni unite della Cassazione che, con
sentenza n.3286/09, hanno affermato il principio secondo il quale i reati uniti dal vincolo della
continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, conservano la loro
autonomia e si considerano come reati distinti.
Pertanto — conclude il ricorrente — nella specie i giudici di appello avrebbero dovuto operare la
diminuzione conseguente al riconoscimento delle attenuanti ex art.62-bis c.p., in riferimento al reato
di violenza privata sub C), per poi effettuare gli aumenti in continuazione con i reati-satelliti.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Il principio stabilito dalle Sezioni unite con la ricordata sentenza 23 gennaio 2009, n.3286, Chiodi,
non esaurisce la problematica relativa al rapporto tra reato continuato e circostanze, nel senso
auspicato dal ricorrente, secondo il quale le attenuanti generiche, una volta riconosciute — anche con
giudizio di sola equivalenza — per il reato circostanziato c.d. satellite, dovrebbero automaticamente
applicarsi anche al reato-base, pur se non circostanziato.
La affermata autonomia dei reati uniti dal vincolo della continuazione, da considerare comunque
reati distinti, impone infatti che il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche

A) e danneggiamento (capo C), unificati ex art.81 cpv. c.p., a mesi sei di reclusione.

vada operato, in caso di reato continuato, avendo riferimento ai singoli episodi criminosi e non
globalmente, in quanto si tratta di un giudizio che deve essere effettuato considerando le
caratteristiche di ciascun episodio (v. Cass., sez.III, 20 gennaio 2011, n.1810).
La necessità di scindere il reato continuato impone quindi al giudice di merito l’obbligo di indicare
in modo espresso le imputazioni in relazione alle quali tali attenuanti sono state riconosciute e solo

contestati, sia per la mancanza di un’indicazione specifica in senso contrario, sia per la natura di tali
circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell’imputato e quindi riferibili a tutti
i fatti addebitatigli, sia, comunque, per il principio del favor rei, da ritenersi applicabile non solo nel
giudizio di responsabilità, ma in ogni valutazione riguardante l’imputato stesso (Cass., sez.I, 20
settembre 2002, n.37108; Sez.VI, 8 marzo 2011, n.12414).
Nella specie, invece, già il giudice di primo grado ha escluso la concedibilità delle attenuanti
generiche con riferimento al reato di cui all’art.610 c.p. ed anche i giudici di appello hanno
adempiuto all’obbligo di motivazione — nei limiti del devolutum – con riferimento a quei reati per i
quali hanno ritenuto concedibili le attenuanti di cui all’art.62-bis c.p., espressamente reputandole
non concedibili, con l’invocato criterio della prevalenza (fermo restando, quindi, il giudizio di
equivalenza formulato dal primo giudice), con riferimento al reato di danneggiamento aggravato
(capo C), e non concedibili tout court in relazione agli altri reati per la carica violenta e
intimidatoria spiegata nei confronti della persona offesa, carica che, non essendo stata di
eccezionale intensità, ha giustificato solo — secondo i giudici di appello — una riduzione della pena
irrogata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 15 aprile 2014

DEPOSITATA IN C ELLERIA

qualora tale obbligo non venga assunto, la concessione deve intendersi riferita a tutti i reati

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