Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19224 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19224 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOUDAL ABDERRAHIM nato il 01/01/1978

avverso la sentenza del 29/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 2E7 gennaio 2016, la Corte di appello di
Firenze, adita in sede di rinvio dopo che questa suprema Corte con sentenza
del 15 aprile 2015 aveva annullato il precedente pronunciamento della Corte
territoriale, ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale il
precedente 27 dicembre 2012 il Gup del Tribunale di Firenze, in esito a
giudizio celebrato con il rito abbreviato, aveva dichiarato Foudal Abderrahim
responsabile quanto alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto,

entità, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 6000,00 di multa;
che, nel riformare la sentenza del giudici di primo grado la Corte toscana,
preso atto della nuova qualificazione giuridica del fatto attribuito al prevenuto,
cioè la violazione dell’art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, ha
rideterminato la pena da infliggere al medesimo nella misura di anni 1 di
reclusione ed euro 2000,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputato
deducendo il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena;
che, in particolare, il ricorrente ha lamentato il fatto che, sebbene fosse stata
già esclusa la recidiva fin dal giudizio di primo grado, la pena è stata
rideterminata in sede di giudizio di rinvio in misura superiore al minimo
edittale proprio in virtù della contestata recidiva.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente è manifestamente
infondato, posto che, diversamente da quanto rilevato nell’atto introduttivo
del presente giudizio, la determinazione della pena non ha risentito della
contesta recidiva;
che, infatti, la corte di mrito non ha applicato alcun aumento di pena in
ragione della indicata aggravante a carico dell’imputato;
che, peraltro, la esclusione della recidiva non può comportare che, nella
valutazione della entità della sanzione da irrogare a carico del prevenuto il
giudice non possa tenere conto, nell’ambito degli elementi indicati dall’art.
133 cod. pen., della personalità del medesimo, quale risulta dall’eventuale
corredo di precedenti penali posto a suo carico;
che, così facendo la Corte territoriale non ha violato il precedente giudicato
favorevole al prevenuto formatosi in tema di recidiva;

condannato, esclusa la aggravante della recidiva e ritenuto il fatto di lieve

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consigliere es ensore

2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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