Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19223 del 14/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19223 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Ferrillo Pasquale, nato a Formia, il 30/8/1965;
Martellucci Erasmo, nato a Formia, il 28/3/1959;

avverso la sentenza del 10/12/2012 del Tribunale di Latina sez. dist. di Gaeta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio
Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Vincenzo Macari, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 14/04/2014

1.03n sentenza del 10 dicembre 2012 il Tribunale di Latina sez. dist. di Gaeta
confermava la condanna di Ferrillo Pasquale e Martellucci Erasmo per i reati di lesioni,
ingiurie e minacce rispettivamente contestati, tutti commessi ai danni di Asilo Antonio
nel corso di una lite condominiale.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo del comune difensore
deducendo il difetto della motivazione su alcune delle questioni specificamente devolute
alla cognizione del giudice d’appello con il gravame di merito. In particolare il Tribunale

attendibilità della persona offesa e dei testi che ne hanno confermato la deposizione,
trascurando di considerare come la prima si fosse costituita parte civile e i secondi
fossero i suoi prossimi congiunti, parimenti interessati alle controversie condominiali
che avevano dato origine alla lite con gli imputati. Sotto altro profilo il giudice
dell’appello avrebbe invece assertivamente e comunque in maniera meramente
congetturale ritenuto compatibile la testimonianza della Purificato Anna – che aveva
negato di aver assistito a quanto denunciato dall’Asilo – con le prove d’accusa,
ritenendo che i fatti oggetto di imputazione potessero essere avvenuti dopo la sua
dipartita, nonostante la stessa avesse invece con precisione indicato l’orario in cui si
trattenne nel condominio. Infine, nell’esclusivo interesse del Martellucci, viene
prospettata l’errata applicazione dell’art. 612 c.p. in ordine all’avvenuta attribuzione
della natura di minaccia alla frase “ti facciamo internare”, asseritamente rivolta
dall’imputato alla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 II Tribunale ha fondato l’attendibilità dai testi d’accusa, oltre che sulla convergenza
delle loro dichiarazioni, sul riscontro offerto dal certificato medico relativo alle lesioni
patite dalla persona offesa, in tal senso dimostrando di aver implicitamente ritenuto
non decisivi in senso contrario i rapporti di parentela intercorrenti tra la persona offesa
e gli altri testimoni e il fatto che la prima si fosse costituita parte civile.
1.2 In tal senso le doglianze avanzate dai ricorrenti si rivelano dunque generiche in
quanto non correlate all’effettivo contenuto della sentenza impugnata. Va infatti innanzi
tutto ricordato come, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito
non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a
prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece
sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e
adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni
fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano

avrebbe innanzi tutto omesso di motivare, ancorchè sollecitato sul punto, sulla

logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19 ottobre
2012, Muià e altri, Rv. 254107). Per altro verso va invece ricordato come attraverso la
valorizzazione dell’obiettivo riscontro esterno costituito dal referto medico il giudice del
merito abbia assolto l’onere di prudente verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni
della persona offesa costituitasi parte civile imposto dalla consolidata giurisprudenza di
questa Corte. E proprio della valutazione della documentazione medica il ricorso non

2. Il ricorso si rivela inammissibile anche nella censura delle argomentazioni con le
quali il Tribunale ha giustificato la ritenuta non decisività delle dichiarazioni della teste
Purificato.
2.1 Quest’ultima aveva affermato di non aver assistito ad alcun scontro fisico tra il
Ferrillo e la persona offesa nel periodo in cui si era trattenuta all’interno del
condominio. Il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni rese dall’Asilo e dalla stessa
Purificato, ha ritenuto l’orario in cui si sarebbe verificata la colluttazione antecedente a
quello in cui la teste è intervenuta sul luogo dei fatti e dunque la sua testimonianza
inidonea a contraddire quella della persona offesa.
2.2 Sul punto il ricorso denuncia sostanzialmente il travisamento della prova, rilevando
come la Purificato avrebbe espressamente precisato che il padre della persona offesa
intervenne mentre lei era presente per “richiamare il figlio”, do ve ndosene dunque
dedurre – nella prospettazione dei ricorrenti – che la collocazione temporale dei fatti
effettuata dall’Asilo sarebbe inattendibile.
2.3 In proposito deve rilevarsi innanzi tutto che la sentenza afferma proprio ciò che
viene obiettato dal ricorso – che sotto questo profilo è dunque manifestamente
infondato – e cioè che la Purificato si allontanò dopo i fatti in imputazione. In secondo
luogo nel denunciare il vizio di travisamento i ricorrenti non hanno assolto l’onere di
precisa indicazione e allegazione dell’atto probatorio contenente le dichiarazioni che si
assumono non correttamente interpretate, limitandosi ad estrapolarne e riportarne nel
ricorso – che in tal senso palesa invece la sua genericità – un mero estratto che non
consente di valutare nella sua interezza la testimonianza resa dalla Purificato. Va infatti
ribadito che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente
ha l’onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne
alcuni brani, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare
compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare
l’effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv
241023; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).
2.4 Non di meno deve rilevarsi che il Tribunale ha in maniera non illogica rilevato come
il fatto narrato dalla Purificato – e cioè l’inseguimento e gli insulti da parte dell’Asilo ben possa essersi consumato in un momento successivo all’aggressione subita dal

tiene conto, evidenziando in tal modo il difetto di correlazione di cui si è detto.

mgdesimo e, come ricordate, riscontrata dal referto medico. In proposito i ricorrenti si
sono limitati apoditticamente ad affermare la congetturalità di tale ricostruzione,
omettendo ancora una volta di confrontarsi compiutamente con il discorso giustificativo
della sentenza ed in particolare con il valore probatorio del menzionato certificato e
sulla sua idoneità a confortare logicamente la tesi sostenuta dai giudici del merito.
2.4 Quanto, infine, alla lamentata inconfigurabilità del reato di minacce attribuito al
Martellucci per l’inidoneità della frase pronunziata dall’imputato ad intimorire la persona
offesa, si tratta di doglianza manifestamente infondata, giacchè la minaccia di far
internare l’Asilo – per di più proveniente da un appartenente alle forze dell’ordine integra indubitabilmente il reato contestato, come correttamente ritenuto dal Tribunale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna di caiscun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14/4/2014

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