Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19222 del 13/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19222 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEMERARO GRAZIANO nato il 29/06/1977 a CEGLIE MESSAPICA

avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 13/07/2017

Ritenuto che, con sentenza del 24 ottobre 2016, la Corte di appello di Lecce
ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale il precedente 25
marzo 2016 il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato la penale responsabilità di
Semeraro Graziano in relazione alla imputazione di cui in epigrafe,
limitatamente alle omissioni contributive e previdenziali relative al periodo
aprile/dicembre 2008, e lo aveva, pertanto, condannato, unificati i reati sotto
il vincolo della continuazione, alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro

che, nel riformare la sentenza del giudice di primo grado la Corte salentina
aveva prosciolto il prevenuto con riferimento agli omesse versamenti
contributivi relativi al periodo aprile/luglio 2008 per essere i relativi reati
estinti per prescrizione ed ha, pertanto, rideterminato la pena inflitta nella
misura di mesi 1 e giorni 2 di reclusione ed euro 150,00 di multa, salvo il
resto;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto
deducendo la in configurabilità del reato contestato per non avere il prevenuto
versato ai propri dipendenti gli emolumenti sulla base dei quale egli avrebbe
dovuto operare le trattenute previdenziali ed assistenziali da versare all’Ente
previdenziale;
che in via subordinata il ricorrente deduceva l’intervenuta prescrizione anche
dei residui reati a lui contestati.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che le censure rivolte nei confronti della sentenza impugnata attengono tutte
alla ricostruzione del fatto siccome operata dai giudici del merito;
che tali censure, laddove la ricostruzione in questione non sia, come non è nel
caso che interessa, viziata da manifesta illogicità, non possono formare
oggetto di ricorso di fronte a questa Corte in quanto esulanti rispetto alle
tipologie impugnatorie individuate dall’art. 606 cod. proc. pen.;
che non vi sonpo elementi in atti per ritenere che il ricorrente non abbia
versato ai propri dipendenti le relative spettanze, essendo, invece, risultante,
come rilevato dalla Corte di merito, attraverso la verifica del contenuto del
modelli DM 10 l’ammontare di tali versamenti;
che l’inammissibilità del motivo dianzi illustrato rende chiaramente irrilevante
ai fini della prescrizione delle residue omissioni contributive il tempo decorso
successivamente alla pronunzia della sentenza di appello;

500.00 di multa;

che il ricorso deve perciò essere dichiarati inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017
Il Consigliere

stensore

il Pre

2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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